CircolariCIRCOLARE N. 3/2025 ADM – REGIME TRANSITORIO – INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR REI” – ST. 5 2025

01/04/2025

CIRCOLARE N. 3/2025 ADM – REGIME TRANSITORIO – INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR REI”

 

Si segnala la Circolare in epigrafe indicata, con la quale ADM è intervenuta con alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla portata dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 141/2024 (“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”).

Tale norma, infatti, nel riferirsi al nuovo regime sanzionatorio previsto dall’Allegato 1 (per l’ambito dogane) e dall’art. 3 (per l’ambito accise), ne dispone l’applicabilità “alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Poiché le nuove sanzioni previste dal D.Lgs. n. 141/2024 si appalesano, in linea generale, più favorevoli rispetto a quelle pregresse, si è posto il problema di chiarire se il predetto art. 7, comma 3, nel sancire l’efficacia ex nunc del nuovo regime sanzionatorio, abbia introdotto una deroga al principio del “favor rei” di cui all’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997, a mente del quale “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Prendendo le mosse dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, il quale ha introdotto una disposizione analoga nel più generale contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario, ADM osserva come il tema sia già stato sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, i quali, con recentissima sent. n. 1274 del 19/01/2025, hanno affermato che “l’irretroattività disposta dal citato art. 5 […] per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell’intero sistema sanzionatorio”, precisando altresì che “una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente…giustifica ampiamente un’irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost…”; ciò, in funzione soprattutto della necessità che “anche l’attenuazione delle sanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamento dell’impianto sanzionatorio…”.

Per l’effetto, ADM conclude nel senso di ritenere estensibili i principi affermati dalla Suprema Corte in merito all’art. 5 del D.lgs. 87/2024, anche all’art.7, comma 3 del D.lgs. 141/2024, per cui, alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024, restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) e dal D.Lgs. 504/95 (TUA).

Per leggere la circolare clicca qui.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento (venezia@studiotosi.com).