Sentenze commentateDETERMINAZIONE DIRETTORE ADM PROT. 517912/RU DEL 16/11/2022 – Circolare N.3 2023

28/04/2023

Si segnala la pubblicazione sul sito internet di ADM della determinazione in oggetto indicata, relativa alla tassazione del gas naturale e dell’energia elettrica.

Come noto, gli articoli 26, comma 13 e 55, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1995 (d’ora innanzi TUA) dispongono che l’accertamento e la liquidazione dell’accisa, rispettivamente, sul gas naturale e sull’energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo annuale. In particolare, il pagamento dell’accisa dovuta sul gas naturale è effettuato in rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente; il pagamento dell’accisa dovuta sull’energia elettrica è effettuato in rate di acconto mensili, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente.

Peraltro, gli articoli 26, comma 13 e 56, comma 2 del TUA conferiscono all’Amministrazione finanziaria la facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d’acconto, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.

In ragione di tale previsione normativa, si è sviluppato un consistente contenzioso tributario, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle riduzioni di rateazione autonomamente applicate da alcuni operatori del settore, in seguito alla contrazione delle vendite, senza però la preventiva autorizzazione dell’Agenzia.

Sulla questione della riduzione delle rate d’acconto, l’Agenzia era già da tempo intervenuta, precisando, con proprio prot. 28145/RU del 20/03/2018 che:

  • “le rate di acconto mensili, nel settore dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale, costituiscono una modalità di pagamento frazionato di un unico debito determinato sulla base dei criteri di legge scolpiti nel testo unico accise…che si basa sui dati della dichiarazione riferita all’annualità precedente;
  • tale debito, pertanto, non è suscettibile di variazioni in corso d’anno, su autonomo impulso dei soggetti obbligati. Le…norme attribuiscono alla sola Amministrazione finanziaria la facoltà di eventualmente rideterminare le rate sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili;
  • la rideterminazione al ribasso delle rate d’acconto riguarda le sole rate in scadenza nel corso dell’anno in cui è presentata la richiesta…”.

Nella stessa nota, poi, era stata evidenziata la necessità di adeguate verifiche sulla reale sussistenza delle condizioni giustificative della richiesta di rideterminazione al ribasso delle rate, al fine di non esporre l’Amministrazione ad un maggior rischio di inadempimento degli obblighi tributari, per cui potevano essere prese in considerazione unicamente richieste adeguatamente documentate e oggettivamente riscontrabili dall’Ufficio.

In particolare, era stato disposto che, qualora la ditta interessata avesse operato in più ambiti territoriali, la verifica di sussistenza dei dati tecnici e contabili alla base di eventuali provvedimenti di rideterminazione delle rate fosse svolta dall’Ufficio che aveva rilasciato il codice ditta (Ufficio “capofila”), sia al fine di assicurare unitarietà di trattazione sia in quanto l’Ufficio in questione poteva adeguatamente riscontrare, anche mediante accessi presso la sede legale della società richiedente, l’effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la concessione della riduzione delle rate.

Con successiva Determinazione Direttoriale prot. n. 264785/RU del 23/07/2021, ADM ha ritenuto opportuno semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale e/o dell’energia elettrica ai consumatori finali, superando il previgente sistema di imputazione dei versamenti su base provinciale, che comportava una parcellizzazione delle posizioni debitorie e creditorie.

Di conseguenza, sono state adeguate le modalità di gestione dell’accisa dovuta dai soggetti che forniscono il gas naturale e l’energia elettrica ai consumatori finali, relativamente alle funzioni di accertamento, contabilizzazione e recupero dell’accisa, stabilendo un criterio che determina la competenza degli Uffici delle dogane in ragione degli «ambiti territoriali» nei quali viene effettuata la fornitura del prodotto.

Sono stati così individuati un «ambito ordinario», costituito dall’insieme dei territori di tutte le Regioni a Statuto ordinario, e sei «ambiti speciali», riferiti ad ognuno dei territori delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome di seguito elencati:

  • Regione autonoma Valle d’Aosta;
  • Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  • Regione autonoma della Sardegna;
  • Regione autonoma Siciliana;
  • Provincia autonoma di Trento;
  • Provincia autonoma di Bolzano.

Conseguentemente, si è stabilito che l’Ufficio delle dogane competente allo svolgimento delle funzioni suddette è l’Ufficio delle dogane che ha competenza sul territorio su cui insiste la sede legale del soggetto obbligato venditore.

Ne discende che:

  • nel caso in cui la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata in una Regione a Statuto ordinario, le predette funzioni e attività di ADM sono esercitate:
  1. per le forniture effettuate nell’«ambito ordinario», dall’Ufficio delle dogane che ha competenza territoriale sul luogo su cui insiste la predetta sede;
  2. per le forniture effettuate negli «ambiti speciali», dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito;

  • nel caso in cui la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata nel territorio di una Regione a Statuto speciale o in una Provincia autonoma, le predette funzioni e attività di ADM sono esercitate:
  1. per le forniture effettuate sia nell’«ambito ordinario» che nell’«ambito speciale» su cui insiste la citata sede legale, dall’Ufficio che ha competenza territoriale su tale sede;
  2. per le forniture effettuate negli «ambiti speciali» diversi da quello su cui insiste la sede legale, dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito.

Per l’espletamento delle predette funzioni e attività di ADM si è altresì stabilito che l’Ufficio delle dogane competente tenga due distinte contabilità, una per le forniture effettuate nell’«ambito speciale» in cui lo stesso è ubicato ed una per quelle relative all’«ambito ordinario».

Ora, con la Determinazione Direttoriale in oggetto indicata, ADM è ritornata sulla questione della propria potestà di rideterminazione delle rate d’acconto dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ex articoli 26, comma 13 e 56, comma 2 del TUA, al fine di adeguare le prescrizioni già impartite con la predetta nota prot. 28145/RU del 20/03/2018 con la più recente Direttoriale prot. n. 264785/RU del 23/07/2021, prevedendo, all’uopo, che la richiesta di rideterminazione debba essere presentata, tramite PEC, all’Ufficio territorialmente competente sulla sede legale e, in caso di riduzione delle vendite in diverso ambito territoriale, per conoscenza all’Ufficio delle dogane cui è riservata, ai sensi della ridetta Determinazione Direttoriale prot. n. 264785/RU, l’attività di accertamento del relativo debito di imposta e di verifica dei pagamenti.

Con l’occasione, ADM identifica più chiaramente le situazioni che ammettono la richiesta di una diversa rateizzazione di acconto, individuandole in almeno una delle seguenti condizioni legittimanti caratterizzate da una consistente riduzione delle vendite e dalla conseguente situazione di grave squilibrio finanziario:

  1. cessione ad altri operatori economici di blocchi di contratti di vendita di gas naturale o di energia elettrica;
  2. cessione di ramo d’azienda includente la gestione di contratti di vendita del gas naturale o dell’energia elettrica;
  3. mancata riaggiudicazione di gare per la vendita di gas naturale o di energia elettrica di cui era precedente assegnatario con corrispondente aggiudicazione ad altro soggetto;
  4. riduzione del consumo medio mensile fatturato per usi sottoposti a tassazione nei mesi, del medesimo anno solare, antecedenti alla data di presentazione della richiesta, a livello complessivo degli ambiti territoriali in cui la ditta rifornisce gli utenti per tutte le destinazioni assoggettate ad accisa, in misura non inferiore al 33 per cento del corrispondente quantitativo medio mensile rifornito nello stesso periodo dell’anno solare immediatamente precedente.

ADM ribadisce, inoltre, con la recente Direttoriale, che la rideterminazione in corso d’anno dell’ammontare dell’accisa da versare mensilmente è riconosciuta esclusivamente sulla base di un provvedimento espresso dell’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale del soggetto obbligato e, quindi, la variazione dell’entità della rata d’acconto effettuata su autonoma iniziativa del soggetto obbligato è inefficace ai fini del rapporto giuridico d’imposta.

Viene, inoltre, individuato il termine di conclusione del procedimento in sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di rideterminazione, entro il quale ADM adotta il provvedimento finale espresso che, qualora favorevole, ha efficacia retroattiva con decorrenza dalla medesima data di ricezione.

In caso di accoglimento parziale della richiesta, l’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale, con congrua motivazione, stabilisce il nuovo importo della/e rata/e di acconto.

Il soggetto obbligato procede, quindi, al versamento della rata rideterminata a partire dal primo pagamento utile successivo alla data di comunicazione del provvedimento finale di accoglimento, detraendo le somme versate in eccedenza.

 

 

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