Sentenze commentateÈ ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO CON CUI L’AGENZIA DEI MONOPOLI “REVOCA” AD UN OPERATORE DEL SETTORE PETROLIFERO L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI DESTINATARIO REGISTRATO PER RAGIONI PUR OGGETTIVAMENTE GRAVI PERCHÉ PENALMENTE RILEVANTI, MA TUTTAVIA ATTINENTI AI REQUISITI RICHIESTI PER IL “RILASCIO” DELLA PREDETTA AUTORIZZAZIONE (SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 7, 5/01/2023, N. 183) – Circolare N.5 2023

17/05/2023

Si segnala che sul sito “giustizia-amministrativa.it” è reperibile la sentenza in oggetto indicata, la quale, confermando la sentenza resa in primo grado dal TAR Veneto, ha giudicato illegittimo un provvedimento con cui ADM ha revocato, ad un operatore del settore petrolifero, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di destinatario registrato, rilasciata ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 (d’ora innanzi TUA).

In particolare, il C.D.S., nel giudicare corretta la ricostruzione normativa di riferimento già operata dal TAR, ha evidenziato che le “circostanze, pur oggettivamente gravi – plurime violazioni alla normativa IVA, penalmente rilevanti, constatate dall’Amministrazione finanziaria, ndrnon integrano i presupposti – tassativi – per disporre la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di destinatario registrato di prodotti energetici, richiesti dall’art. 23, comma 9”, il quale, invero, dispone che “L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata …” – esclusivamente – “… ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione”, situazioni non occorse nel caso di specie.

Ed infatti, la revoca in questione non è stata adottata dall’Agenzia per una delle suddette ipotesi tassative previste dal comma 9, dell’art. 23 TUA bensì sul diverso presupposto – giudicato errato dal TAR e dal C.d.S. – che le condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di destinatario registrato ex art. 8 comma 1 bis TUA debbano perdurare per tutto il tempo in cui l’attività di destinatario registrato venga concretamente esercitata dall’operatore.

Nello specifico, l’art. 8, comma 1 bis suddetto stabilisce che “… l’autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23” e – per quanto interessa il caso di specie – il comma 6 da ultimo richiamato prevede, tra le altre situazioni, che “l’autorizzazione è negata ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio”.

Pertanto, secondo la teoria dell’Agenzia, la constatazione, a carico dell’operatore, di violazioni gravi e ripetute alle disposizioni che disciplinano l’IVA, integrando una delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 1 bis per il diniego di autorizzazione, sarebbe stata circostanza legittimante anche la revoca dell’autorizzazione già concessa.

Tuttavia, il TAR Veneto – prima – e il C.D.S. in sede di appello – poi – hanno chiaramente sconfessato tale tesi, osservando in particolare il C.D.S. che: “La tesi dell’amministrazione, secondo cui si applicherebbe la diversa disciplina prevista per il diniego di rilascio dell’autorizzazione, confligge con il testo della norma di cui all’art. 8, comma 1 bis, da cui emerge la volontà del legislatore di riservare la misura “esiziale” della revoca solo ad ipotesi estremamente gravi; si tratta di una norma dal chiaro tenore letterale che, peraltro, non appare neanche irragionevole laddove, a fronte dei requisiti ben più restrittivi imposti a chi intende “accedere” a tale attività, si pone in posizione più garantista laddove si tratti di “espellere” dall’attività un operatore già autorizzato, quantunque sia incorso in violazioni, gravi ma pur sempre riparabili”.

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