ILLEGITTIMA LA RICOSTRUZIONE DEI RICAVI IN CAPO AD UN’IMPRESA MARGINALE SULLA BASE DEI RICARICHI MEDI DEL SETTORE DI APPARTENENZA – CGT di primo grado di Treviso, sez. 1, sentenza n. 325/2024, depositata il 17.10.2024
L’avviso di accertamento impugnato pretendeva di ricostruire maggiori ricavi in capo ad una piccola impresa individuale, da tempo in difficoltà e prossima alla chiusura, applicando sul costo del venduto il ricarico medio di altre imprese operanti nello stesso settore merceologico. Il contribuente si difendeva in giudizio contestando l’infondatezza in fatto e in diritto dell’accertamento dall’Agenzia delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso osservando che la «modalità procedurale adottata dall’Ufficio risulta … inadeguata, e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dalla Carta costituzionale all’art. 3, perché pretende di applicare alla società accertata, la quale versava in una evidente situazione di criticità rapidamente evoluta nella chiusura, la redditività media del settore di mercato, che è però calcolata in riferimento ad imprese operanti in una situazione di normalità gestionale ed ordinaria redditività, ancorché ignote al contribuente». Sul punto, dichiarano i Giudici, non si può che dare continuità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito di impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un ‘ fatto noto ’ storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo, invece, che risulti qualche elemento ulteriore, ed, in ispecie, la irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, incidente sulla attendibilità complessiva della dichiarazione” (Cass. ord. 09.12.2013, n. 27488)».
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