ILLEGITTIMA L’IMPUTAZIONE ALLA SOCIETÀ FIDUCIARIA DEGLI UTILI DERIVANTI DALLA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE AI SOCI DEI REDDITI OCCULTI PRODOTTI DALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA – CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 785/2024, depositata il 17.12.2024
Sulla base dell’accertamento operato nei confronti della società partecipata, l’Ufficio ha contestato ai soci – tra i quali la ricorrente società fiduciaria esercente l’attività nel rispetto delle disposizioni della legge n. 39 del 1966 – utili non dichiarati, applicando la presunzione di distribuzione dei redditi occulti di una società a ristretta base sociale. I Giudici lagunari, in accoglimento del ricorso, hanno annullato l’atto impugnato sul presupposto che «la presunzione sulla distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nel caso di una società a ristretta base sociale, è fondata sulla circostanza che il numero ristretto degli stessi, e quindi la conoscenza presumibile dell’effettiva gestione societaria, incentivi dei rapporti di ”complicità“ che permettano facilmente il passaggio di denaro dalle casse della società a quelle dei soci; questi presupposti non possono tuttavia sussistere per una società fiduciaria, che per la sua natura non trae alcun beneficio dalla distribuzione di utili da parte della società partecipata, in quanto essa è totalmente estranea alla sua gestione, essendo intestataria solo formalmente della partecipazione; infatti i redditi della partecipata, comunicati alla fiduciaria, devono poi essere imputati ai fiducianti, così come confermato dalle disposizioni normative e da circolari della stessa Agenzia delle Entrate».
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