Come noto, con l’art. 1, commi da 937 a 959, della L. 205/2017, al fine di contrastare fenomeni fraudolenti finalizzati all’evasione sistematica dell’IVA nel settore della compravendita di prodotti carburanti, il Legislatore ha introdotto specifiche disposizioni che impongono, tra l’altro, il pagamento anticipato del tributo al momento dell’«estrazione dal deposito di un destinatario registrato» dei prodotti in parola (comma 937).
La stessa normativa prevede alcuni casi di disapplicazione dell’obbligo di versamento immediato, indicati nei commi 940 e 941
Secondo un certo orientamento dell’Agenzia delle Entrate, la disciplina prevista dai menzionati commi 940 e 941 sarebbe espressamente limitata ai depositi fiscali previsti e disciplinati dall’art. 23 del TUA e non risulterebbe applicabile ai destinatari registrati (art. 8 TUA), i cui clienti non potrebbero mai avvalersi della presentazione di apposita polizza fidejussoria per l’estrazione dei prodotti senza pagamento immediato dell’IVA.
La questione non è di poco conto, posto che il gestore del deposito è solidalmente responsabile per l’imposta non versata. Sicché, in caso di presentazione di una fidejussione al di fuori dei casi normativamente previsti, il destinatario registrato potrebbe incorrere nelle responsabilità che comportano la solidarietà per l’imposta eventualmente non assolta dal transitante.
A ben vedere, tuttavia, tale orientamento restrittivo non pare univoco, neppure in seno alla stessa Amministrazione finanziaria.
Difatti, l’Agenzia delle Dogane, a suo tempo, ha precisato che «l’IVA deve essere versata con l’utilizzo del modello F24, senza possibilità di compensazione e gli estremi del pagamento devono essere indicati nel riquadro 14 degli esemplari del documento di accompagnamento (DAS) di cui all’art. 12, comma 1, del testo unico delle accise, emesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato per la circolazione dei prodotti, salvo che nel medesimo riquadro non si faccia richiamo ai particolari casi di esonero previsti nei commi 940 e 941, indicando altresì gli estremi dell’eventuale garanzia». In tal senso, sembra che l’Agenzia delle Dogane, ai fini dell’applicazione dei casi di esonero di cui ai commi 940 e 941, non distingua tra deposito fiscale e destinatario registrato.
Similmente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «la disciplina prevede delle deroghe o esclusioni, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 937 e 938, con la conseguenza che il soggetto che immette in consumo il prodotto dal deposito fiscale o che lo estrae dal deposito di destinatario registrato assolve l’IVA nei modi ordinari (senza dunque anticipare l’imposta all’atto dell’immissione in consumo dal deposito fiscale o all’estrazione dal deposito di destinatario registrato)». Conseguentemente, parrebbe espressamente contemplata, dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’ipotesi di una deroga alla disciplina di cui ai commi 937 e ss., anche nel caso di soggetto che estrae i prodotti da un deposito di destinatario registrato (e non, necessariamente, da un deposito fiscale).
Quanto detto sembra trovare implicita conferma anche nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emesso a seguito dell’introduzione della normativa in parola e atto a disciplinare la costituzione della suddetta garanzia (denominato, per l’appunto, «Approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato … per l’immissione in consumo da un deposito fiscale o per l’estrazione del deposito di un destinatario registrato»). Benché, nella versione più recente del Provvedimento, il riferimento al destinatario registrato sia stato espunto, tale documento dimostra una certa incertezza interpretativa anche da parte dell’Amministrazione finanziaria e, in alcuni casi, ovvero per il pregresso, potrebbe addirittura costituire presupposto per fondare il legittimo affidamento degli operatori.
D’altra parte, come ribadito anche dalle associazioni di categoria, è stato constatato che, nella prassi, «molti uffici locali dell’Agenzia delle Entrate risultano accettare fideiussioni da parte di traders transitanti su depositi al di sotto di tale soglia dimensionale, con ulteriore pregiudizio per la previsione normativa».
Insomma, l’approccio più restrittivo, per il quale il deposito del destinatario registrato non potrebbe operare con fidejussione, pur fatto proprio da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate, non pare trovare unanime riscontro. Oltre che per ragioni legate all’interpretazione della normativa e alla prassi dell’Amministrazione finanziaria, i dubbi circa una simile chiusura sono altresì riconducibili al rischio di ingiuste distorsioni, in un mercato altamente concorrenziale qual è quello del commercio di carburanti.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)