NewsIL NUOVO REGIME DEL “CALL OFF STOCK”

17/06/2019

L’operazione di “Call-off stock”– o “Consignment stock” – è un accordo mediante il quale un fornitore comunitario invia i propri beni ad un cliente Ue, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso un deposito di proprietà di quest’ultimo, o di un soggetto terzo, senza che ne venga però trasferita la proprietà. Il fornitore, infatti, rimane proprietario dei beni fintantoché il cliente non li preleva dal deposito presso cui questi sono stati spediti o trasportati e, in ogni caso, non oltre un anno dalla spedizione o consegna degli stessi.

Attualmente, la normativa Iva relativa al descritto regime del Call-off stocknon è adottata uniformemente a livello Ue.

Alcuni Stati membri, infatti, qualificano l’operazione realizzata dal fornitore (i.e. invio dei beni) come un «trasferimento di beni a sé stesso», ossia come un’operazione assimilata ad una cessione/acquisto di beni intra-Ue, con l’obbligo, quindi, per il fornitore di identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione degli stessi.

Altri Paesi, invece, adottano le c.d. «regole di semplificazione», grazie alle quali l’operazione assume natura di cessione/acquisto Intra-Ue solo al momento traslativo della proprietà, ossia al momento del prelievo dei beni dal deposito da parte del cliente e, pertanto, il fornitore non ha l’obbligo di identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione dei beni stessi.

Per uniformare, e conseguentemente semplificare, le operazioni a livello Ue, la Direttiva 2018/1910/Ue ha inserito nella Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva Iva) il nuovo art. 17-bisal fine di attuare il regime del Call-off stockattraverso «un’unica cessione nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock». In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2020, il regime del Call-off stocknon si discosterà sostanzialmente dalle c.d. «regole di semplificazione», consentendo di garantire uniformità a livello Ue ed eliminando gli attuali disallineamenti in materia di Iva tra gli Stati membri, tra cui il menzionato obbligo per il fornitore di identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione dei beni.

In particolare, la norma precisa che si è in presenza del regime del Call-off stockqualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenticondizioni:

  1.  i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, tali beni saranno ceduti ad un altro soggetto passivo il quale, in forza dell’accordo esistente tra le parti, detiene l’esclusivo diritto di acquisirne la proprietà;
  2. il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha la sede della propria attività economica, né una stabile organizzazione, nello Stato presso cui i beni sono spediti o trasportati;
  3. l’acquirente è identificato ai fini Iva nello Stato membro presso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità ed il suo numero di identificazione Iva sono noti al fornitore nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  4. il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento in un apposito registro previsto dall’articolo 243, paragrafo 3, e li inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni Intra-Ue, di cui all’art. 262, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Se tali condizioni sono soddisfatte, l’operazione del Call-off stock ha natura di cessione/acquisto Intra-Ue nel momento in cui viene trasferito il diritto a disporre dei beni (ossia al momento del prelievo dei beni dal deposito da parte del cliente) o, al più tardi, decorsi 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato Ue cui sono stati spediti o trasportati, tranne nel caso in cui, entro tale termine:

  • il cliente non ha prelevato i beni dal deposito e i beni sono stati rinviati nello Stato membro da cui erano stati spediti o trasportati;
  • il fornitore ha indicato la rispedizione dei beni nel registro di cui all’art. 243, paragrafo 3 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Prof. Avv. Loris Tosi (loristosi@studiotosi.com)