È LEGITTIMA L’APERTURA DI UNA CASSAFORTE IN SEDE DI VERIFICA LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE PERCHÉ I FATTI NON SUSSISTONO DETERMINA L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO – CGT DI SECONDO GRADO DEL VENETO, SEZ. 2, SENTENZA N. 700/2024, DEPOSITATA IL 12.9.2024
Gli atti impugnati si riferiscono ad una complessa vicenda di elusione fiscale internazionale che avrebbe determinato la sottrazione all’erario di una rilevante plusvalenza imponibile ai fini dell’Ires. La vicenda era stata oggetto di un procedimento penale che aveva effettuato una approfondita disamina dei fatti, sulla base di prove documentali e di testimonianze qualificate, nonché un’attenta analisi dei principi giurisprudenziali sull’applicazione delle norme fiscali, e che si era concluso con l’assoluzione dell’imputato dai reati di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione perché i fatti non sussistono. Ebbene, in questo contesto i Giudici del gravame si sono determinati nel senso di estendere al processo tributario gli esiti del procedimento penale e di annullare integralmente gli avvisi di accertamento impugnati. Si legge nella sentenza che «la Corte ritiene che i risultati del processo penale – che per i principi stabilmente assunti dai giudici di legittimità, pur non potendosi automaticamente trasporre nel processo tributario, costituiscono comunque un elemento che il giudice tributario deve attentamente valutare e considerare, anche alla luce delle risultanze che nel processo penale sono emerse e dei loro riflessi sul piano fiscale – nel presente caso costituiscano elementi rilevanti ai fini del giudizio, soprattutto perché il giudice penale ha approfondito – con analisi della documentazione e testimonianze rese anche dai responsabili della Guardia di Finanza che hanno operato le indagini – sia gli aspetti penalmente rilevanti che quelli di natura fiscale, arrivando a formulare una sentenza di piena assoluzione del ……..perché i fatti non sussistono».
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