È LEGITTIMA L’APERTURA DI UNA CASSAFORTE IN SEDE DI VERIFICA, PUR SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL P.M., SE VI È STATO IL CONSENSO DEL CONTRIBUENTE – CGT DI SECONDO GRADO DEL VENETO, SEZ. 6, SENTENZA N. 319/2024, DEPOSITATA IL 28.3.2024
I Giudici di seconde cure hanno ritenuto legittima l’apertura di una cassaforte nel corso di una verifica fiscale previo consenso del contribuente, ricordando la sentenza delle Sezioni Uniti della Suprema Corte di Cassazione n. 3182 del 2022, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente».
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