ESENTI DA IVA LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA UNA CASA DI CURA IN REGIME PRIVATISTICO – CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 374/2024, depositata il 26 giugno 2024
La ricorrente è una casa di cura che eroga prestazioni sanitarie sia in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, sia in regime privatistico. Le prestazioni di ricovero e cura svolte in regime di convenzione sono state considerate esenti ai sensi dell’art. 10, n. 19, del D.P.R. n. 633 del 1972. Le prestazioni in regime privatistico sono state trattate in questo modo ai fini Iva: imponibile l’attività di ricovero, esente l’attività sanitaria di cura. L’Agenzia delle Entrate riteneva che tutte e due le prestazioni in regime privatistico fossero imponibili Iva, sul presupposto dell’accessorietà delle prestazioni sanitarie di cura rispetto alle operazioni principali, ossia le prestazioni di ricovero. I Giudici vicentini, in accoglimento del ricorso, hanno annullato l’atto impugnato, con la seguente motivazione: «la normativa europea … pare avere come finalità quella della esenzione dall’imposta Iva non solo in relazione alle prestazioni oggettivamente fornite in attuazione delle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per quelle offerte in regime privatistico, sempre che le stesse abbiano “condizioni sociali analoghe” a quelle di enti di diritto pubblico. Pare, pertanto, di poter concludere che, ove un ente privato, convenzionato, fornisca prestazioni sanitarie in regime privatistico alle stesse condizioni previste nelle convenzioni, non debba imporre l’Iva. La quale, invece, dovrebbe essere applicata per le prestazioni offerte in regime privatistico a condizioni diverse da quelle offerte dalle strutture pubbliche. Nel caso di specie gli accertatori non hanno mosso alcuna contestazione sulla rispondenza delle condizioni applicate rispetto a quella delle convenzioni o delle strutture pubbliche, limitandosi ad affermare l’imponibilità in ogni ipotesi in cui la prestazione sia offerta in regime privatistico. Ciò che, a parere di questa Corte di Giustizia, è in contrasto con l’interpretazione da dare al numero 19 dell’articolo 10 del DPR 633/1972».
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