Sentenze commentateIN IPOTESI DI DECESSO DEL CONTRIBUENTE, OVE GLI EREDI NON ABBIANO ASSOLTO ALL’ONERE DI… – Cass. 13 maggio 2024, n. 12964. – ST. 27 2024

10/07/2024

IN IPOTESI DI DECESSO DEL CONTRIBUENTE, OVE GLI EREDI NON ABBIANO ASSOLTO ALL’ONERE DI COMUNICAZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO EX ART. 65 DEL DPR 600/73, LA NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO EFFETTUATA A MANI PROPRIE DI UNO DI ESSI E NON IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE A TUTTI GLI EREDI, NON COSTITUISCE ELEMENTO IDONEO A INFICIARE LA VALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO

Si segnala la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12964 del 2024, con cui i giudici di legittimità hanno fornito importanti chiarimenti circa la disciplina dettata dall’art. 65 del D.P.R. 600/1973 con riferimento alla notifica agli eredi di atti impositivi intestati al de cuius.

La vicenda era originata dal ricorso presentato da un contribuente contro un’intimazione di pagamento notificata in data 24 marzo 2006, relativa a debiti tributari erariali (IRPEF e IRAP) facenti capo al de cuius, intimazione relativa a cartella di pagamento notificata in data 8 maggio 2003.

Il ricorrente, infatti, sosteneva che l’intimazione fosse illegittima in quanto la cartella presupposta era stata notificata al contribuente personalmente e non, invece, all’ultimo domicilio del de cuius.

La CTP di Lecce adita dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notificazione della cartella di pagamento sottesa, in quanto effettuata al contribuente.

La CTR della Puglia, tuttavia, accoglieva l’appello del contribuente. Riteneva, infatti, il giudice di appello che le notificazioni dell’intimazione di pagamento e della cartella esattoriale presupposta fossero nulle per violazione dell’art. 65 DPR 29 settembre 1973, n. 600, per essere atti intestati al de cuius e non agli eredi. In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che l’Ufficio avesse avuto conoscenza del decesso per effetto della denuncia di successione con regolare indicazione dei dati anagrafici dei tre eredi del de cuius. Nel qual caso – sempre secondo il giudice di appello – essendo l’Ufficio venuto a conoscenza del decesso del de cuius, la notificazione si sarebbe dovuta effettuare collettivamente e impersonalmente agli eredi.

Proponeva, quindi, ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 65 DPR n. 600/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto nulla la notificazione dell’intimazione di pagamento e della cartella sottesa, in quanto effettuata nei confronti dell’erede personalmente senza il rispetto delle formalità di cui al citato art. 65. L’Ufficio osservava, infatti, che la notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del de cuius presuppone l’omessa comunicazione – nei trenta giorni antecedenti la notificazione del provvedimento – delle generalità e del domicilio degli eredi ai sensi dell’art. 65, secondo comma, DPR n. 600/1973, laddove in presenza di tale comunicazione la notificazione va effettuata nominativamente agli eredi. L’Agenzia, inoltre, osservava che la notificazione all’erede presso il suo domicilio possa, in ogni caso, essere effettuata anche in assenza della comunicazione di cui all’art. 65, secondo comma, del DPR n. 600/1973.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

Osservano, infatti, i supremi giudici che <<in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del DPR n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio>>.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 DPR n. 600/1973, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all’erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all’erede.

In questo modo, la Corte di Cassazione supera il proprio precedente orientamento, che – sotto pena di nullità insanabile – prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l’evento fosse stato noto all’Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall’art. 65 DPR n. 600/1973, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell’ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombente (in questo senso si veda Cass.,Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13760).

Per tali ragioni, con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR Puglia non avesse fatto corretta applicazione del principio applicabile in tema, cassando la relativa sentenza e rinviando le parti al giudice di seconde cure per la prosecuzione del giudizio.

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