NON È SOGGETTO AD IMU IL CONTRIBUENTE CHE SIA ENTRATO IN POSSESSO DELL’IMMOBILE SOLO DOPO LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA EREDITARIA – CGT di primo grado di Udine, sez. 1, sentenza n. 135/2024 depositata il 19.6.2024
La ricostruzione dei fatti è la seguente: la ricorrente insorge contro l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2018, in quanto, in qualità di legittimaria pretermessa nel testamento olografo del nonno, ha ottenuto la disponibilità dell’immobile soltanto a seguito della sentenza del 16.5.2019 del Tribunale di Udine, essendo stato fino a quel momento il bene posseduto dall’erede testamentario. Il Comune di Udine chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la sentenza che accoglie l’azione di riduzione produce effetto ex tunc, retroagendo fino al momento di apertura della successione. I Giudici friulani hanno ritenuto «che il citato orientamento giurisprudenziale non possa più considerarsi attuale dopo l’intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 60/2024 ha ritenuto non dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata tempestivamente presentata una denuncia in sede penale», giacché, «la decisione del giudice delle leggi induce a ritenere che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni richiamate in questa sede sia quella di individuare il fondamento dell’obbligazione tributaria nel legittimo possesso del bene: nel caso in esame, invero, la ricorrente ….., titolare di un diritto ope legis alla quota parte dell’eredità, in forza della lesione di legittima si è vista privare illegittimamente della disponibilità del bene, detenuto dal …… , almeno fino alla decisione del Tribunale di Udine del 16.5.2019, che ha posto le premesse per un recupero anche coattivo dell’immobile». In questo nuovo contesto interpretativo, i Giudici aditi hanno annullato l’avviso di accertamento IMU, in quanto appare «iniquo imporre alla contribuente il pagamento di un’imposta per un bene illegittimamente detenuto da altro soggetto, che la ricorrente non avrebbe in nessun modo potuto recuperare prima della sentenza definitiva del giudice civile».
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