SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. 04/10/2024 – CAUSA C-412/22
Si segnala la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affrontare la questione della legittimità del recupero a posteriori di dazi antidumping previsti da un regolamento nel frattempo abrogato.
Nello specifico, oggetto del rinvio pregiudiziale che ha originato la sentenza in argomento è l’interpretazione dell’art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26 febbraio 2016 (d’ora innanzi, regolamento di abrogazione), che ha abrogato il dazio antidumping definitivo, istituito – con precedente regolamento n. 91/2009 – sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che gli stessi fossero dichiarati o meno originari della Malaysia.
Segnatamente, l’autorità doganale portoghese, a seguito di specifica attività di controllo, aveva contestato, a carico di una società di diritto portoghese, la falsità delle dichiarazioni di origine di talune importazioni di elementi di fissaggio in acciaio, effettuate in vigenza del predetto regolamento n. 91/2009, rilevandone l’origine cinese e conseguentemente elevando a carico della stessa società e del proprio rappresentante indiretto, responsabile in solido, un avviso di accertamento per il recupero a posteriori dei dazi antidumping previsti dal regolamento stesso, dei dazi convenzionali, dell’IVA e degli interessi compensativi.
Nel conseguente ricorso amministrativo presentato dal debitore solidale, era stato eccepito che, dopo l’abrogazione del regolamento n. 91/2009, come effettuata dall’art. 2 del citato regolamento di abrogazione n. 278/2016, non potessero più essere imposti dazi antidumping sulla base del primo regolamento.
L’autorità doganale portoghese, di contro, aveva opposto che l’abrogazione del regolamento n.91/2009, operata dal regolamento di abrogazione, non equivale ad un annullamento per illegittimità, comportante l’invalidità – con effetti ex tunc – del regolamento n. 91/2009, ma prende effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione, cosicché sarebbe stato necessario garantire il mantenimento dei dazi antidumping sorti prima di tale data, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Sulla questione, che il giudicante portoghese ha rimesso alla Corte di Giustizia UE, quest’ultima ha osservato che: “ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di abrogazione, l’abrogazione dei dazi antidumping di cui all’articolo 1 di quest’ultimo, tra cui quelli istituiti dal regolamento n. 91/2009, prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.
Orbene, da tale formulazione non risulta affatto che l’abrogazione dei dazi antidumping prevista all’articolo 1 di tale regolamento si applichi retroattivamente. Al contrario, come la Corte ha già potuto constatare, l’articolo 2 del regolamento di abrogazione prevede la scadenza di tali dazi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ed esclude qualsiasi effetto retroattivo (sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C 145/17 P, EU:C:2018:839, punto 57).
In particolare, contrariamente a quanto sostiene NT (debitore solidale, ndr), la precisazione contenuta in tale articolo 2, secondo la quale l’abrogazione dei dazi antidumping di cui trattasi non consente il rimborso dei dazi riscossi prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, non può essere intesa nel senso che essa pone un’eccezione unica ad un effetto retroattivo di tale abrogazione. Infatti, tale precisazione conferma l’assenza di retroattività.
…
Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che l’abrogazione di un atto dell’Unione da parte del suo autore, come effettuata dal regolamento di abrogazione per quanto riguarda il regolamento n. 91/2009, non può essere assimilata a un accertamento dell’illegittimità di tale atto avente effetti ex tunc, poiché una siffatta abrogazione produce effetti solo per il futuro (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio2024, Eurobolt e a./Commissione e Stafa Group, C 517/22 P, EU:C:2024:9, punti 88 e 89).
…
Di conseguenza, poiché l’abrogazione del regolamento n. 91/2009 produce effetti solo nei confronti delle importazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione, essa non può incidere sul sorgere di un’obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping e ad altri dazi ad essa relativi a titolo di importazioni effettuate prima di tale data nella vigenza del regolamento n. 91/2009, né sul recupero a posteriori di tali dazi, nonostante il fatto che quest’ultimo regolamento non sia più in vigore al momento di tale recupero”.
La Corte di Giustizia UE, quindi, conclude dichiarando che l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio2016, deve essere interpretato nel senso che: “l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data”.
Per leggere la sentenza clicca qui.
Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni. (contatti)