SPETTANO I BENEFICI DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA AI TRASFERIMENTI DI CAPANNONI AVICOLI ANCHE SE NON INSISTENTI SU UN TERRENO AGRICOLO – CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 276/2024, depositata il 20.6.2024
L’Agenzia delle Entrate contestava le agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, sulla Piccola Proprietà Contadina (PPC), relativamente all’acquisto di quattro capannoni avicoli, in mancanza di un nesso pertinenziale di questi ultimi ad un terreno agricolo. I Giudici di prime cure hanno annullato l’avviso di liquidazione impugnato osservando che la legge non contiene una indicazione tassativa degli atti a titolo oneroso che beneficiano dell’agevolazione, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità che i beni siano pertinenziali ad un fondo agricolo. Pertanto, concludono i Giudici, «i benefici si applicano, una volta accertato il fondamentale requisito soggettivo (nel caso di specie non contestato dall’Ufficio), alle pertinenze del terreno, tra le quali possono rientrare fabbricati di ogni tipo, allorquando posti a funzionale e durevole servizio dell’attività agricola».
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