ILLEGITTIMI GLI ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO SE L’UFFICIO NON È IN GRADO DI CONFUTARE GLI ELEMENTI TECNICI PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE – CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 265/2024, depositata il 20.6.2024
L’Agenzia delle Entrate, con appositi atti di recupero, disconosceva i crediti d’imposta ricerca e sviluppo reputando sostanzialmente insussistente il requisito della novità in relazione agli investimenti oggetto di agevolazione. La ricorrente produceva in giudizio una relazione tecnica che dimostrava il rispetto di tutti i presupposti per accedere al beneficio previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145 del 2013. I Giudici, dopo avere constatato che era stato assolto l’onere probatorio in capo al contribuente, si sono determinati nel senso di annullare gli atti impugnati, in quanto l’Agenzia delle Entrate non può limitarsi a sconfessare verbalmente le allegazioni di parte. Dal momento che la ricorrente, con apposita consulenza tecnica, aveva dimostrato la presenza di tutti i requisiti di legge per fruire dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, sostengono i Giudici, avrebbe dovuto produrre «uno sforzo probatorio ben più ampio ed articolato di quelle offerto in concreto, con l’individuazione dei necessari riferimenti tecnici e la puntuale confutazione degli elementi addotti dal contribuente. L’Ufficio non ha dunque assolto al proprio onere probatorio, il quale incide anche su quello motivazionale, non nel senso formale che esso debba necessariamente essere preceduto dal parere del Mise, ma in quello sostanziale che richiede adeguata confutazione delle allegazioni tecniche del contribuente».
Per leggere la sentenza clicca qui.
Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni. (contatti)