L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI HA L’OBBLIGO DI ATTIVARE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI DUBBI SULL’ORIGINE DELLE MERCI IMPORTATE – CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 755/2024, depositata il 6.12.2024
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pretendeva il pagamento di dazi antidumping, di dazi addizionali e di Iva, ritenendo, in base ad un rapporto dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf), che la merce importata non fosse di origine thailandese – come da certificazione allegata – ma cinese. I Giudici veneziani, dopo avere appurato che l’avviso di accertamento impugnato si fonda unicamente sul rapporto dell’Olaf, hanno ritenuto che tale documento non sia sufficiente a provare l’addebito, giacché è stato prodotto in giudizio con molteplici parti oscurate ed è dunque in larga parte incomprensibile. Si legge nella sentenza che «nel caso in cui l’Agenzia delle dogane abbia “fondati dubbi” (e tali non erano) sull’esattezza delle informazioni contenute nel certificato di origine rilasciato dal Paese terzo, ha l’obbligo di attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell’art. 59 RE, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l’origine dichiarata sia stata stabilita correttamente. … Poiché l’Agenzia delle dogane non ha avviato nessuna attività di indagine e cooperazione con le Autorità thailandesi, i certificati di origine regolarmente rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese rappresentano piena prova dell’origine dei prodotti importati. In queste condizioni manca la prova – anche presuntiva – dell’illecito posto alla base dell’avviso di accertamento che deve, pertanto, essere annullato».
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