CircolariLA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE HA EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO ANCHE SE EMESSA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 87 DEL 2024 – CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 769/2024, depositata il 11.12.2024

25/08/2025

LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE HA EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO ANCHE SE EMESSA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 87 DEL 2024 – CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 769/2024, depositata il 11.12.2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, dopo avere verificato l’identità dei fatti materiali dei due processi, in applicazione dell’art. 21 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, così come introdotto dal D. Lgs. n. 87 del 2024, ha ritenuto che la sentenza irrevocabile di assoluzione ottenuta dal contribuente nel processo penale abbia efficacia di giudicato nel processo tributario e produca l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. E ciò perché, si legge nella sentenza, «tale ius superveniens, … , si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 87/2024, purché a tale data sia ancora pendente il giudizio tributario in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali il contribuente sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule “di merito” previste dal codice di rito penale quali “perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso” (cfr. Sez. trib. Ordinanza n. 23570 del 3/9/2024)».

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