I crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi relativi al 2024 sono utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio 2025.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, fornisce alcuni importanti chiarimenti in ordine al divieto, in vigore dal 1° luglio 2024, di compensare le imposte dovute con i crediti in cui, in particolare, si sostanziano le agevolazioni fiscali note come bonus edilizi quando il contribuente titolare del credito non è in regola con il Fisco.
La Circolare spiega anche in che modo ripristinare la facoltà di avvalersi della compensazione altrimenti vietata.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione (di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997) è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2024) e dal c.d. Decreto Agevolazioni o c.d. Decreto Superbonus (D.L. n. 39/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 67/2024), i quali hanno introdotto, la prima, e sostituito, il secondo, il comma 49 quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.
L’art. 37, comma 49 quinquies, del D.L. n. 223/2006 stabilisce un nuovo limite all’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti non solo erariali, ma anche agevolativi in genere (che vengono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni) ivi compresi dunque quelli da bonus edilizi, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a euro 100.000.
Non importa se trattasi di ruoli ordinari o straordinari, né di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.
I debiti affidati all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento del plafond dei 100.000 euro sono esemplificati dalla Circolare in quelli che concernono imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte indirette e in quelli conseguenti all’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti risultanti da atti di recupero, compresi interessi e sanzioni.
L’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione opera purché sia scaduto il termine di pagamento del debito; non siano state concesse sospensioni amministrative o giudiziarie (in caso di tempestiva proposizione del ricorso contro l’atto impositivo, quanto iscritto a ruolo a titolo provvisorio contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro se non pagato o non sospeso); non siano stati concessi piani di rateazione regolarmente rispettati.
Per rimuovere il divieto alla compensazione orizzontale e ripristinare così la facoltà di avvalersene, occorre ridurre l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro.
Tale limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento o comunque alla riduzione del debito scaduto.
Tale effetto si può ottenere con la sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati all’agente della riscossione o con la concessione, da parte di quest’ultimo, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti dal quale non si sia decaduti o con il pagamento delle somme dovute oppure, se trattasi di carichi per imposte erariali e relativi accessori, utilizzando in compensazione i crediti concernenti le sole imposte erariali (eccettuati gli atti recupero per crediti non spettanti o inesistenti) così da consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.
Diversamente, al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, al contribuente è inibita la compensazione.
L’Agenzia delle Entrate può decidere di sospendere l’esecuzione della delega di pagamento per verificare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 49 quinquies, del D.L. n. 223/2006 e se confermasse lo scarto della delega, questa sarebbe impugnabile davanti alla Corte di Giustizia tributaria qualora il contribuente non lo considerasse corretto.
Tanto è confermato dalla giurisprudenza di merito, che ha considerato impugnabile la c.d. comunicazione di scarto (si veda, ad esempio, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, sentenza n. 319/2024, che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla non impugnabilità della c.d. comunicazione di scarto della trasmissione di un modello F24 con cui era stata portata in compensazione una somma derivante dall’utilizzo di un credito agevolativo).
Secondo i giudici tributari, poiché il D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, lettera h), prevede espressamente che il ricorso può essere proposto avverso “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”, la c.d. comunicazione di scarto è atto impugnabile dato che mediante la stessa viene sostanzialmente impedita l’utilizzazione di un’agevolazione che il contribuente aveva precedentemente acquisito.
Restano fermi i limiti disposti dalla norma contenuta nell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, di portata meno ampia, che vieta la compensazione dei soli crediti erariali (non anche di quelli agevolativi) in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
In altre parole, un debito scaduto per imposte erariali di oltre 1.500 euro non consente la compensazione dei soli crediti erariali; un debito scaduto di oltre 100.000 euro impedisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura.