DEDUCIBILI DAL REDDITO D’IMPRESA LE SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL SOCIO-AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ DI PERSONE – CGT di secondo grado del Friuli, sez. 1, sentenza n. 406/2024, depositata il 6.12.2024
La società di persone ricorrente aveva portato in deduzione le spese di trasferta del proprio socio-amministratore documentate da dichiarazioni in cui lo stesso socio-amministratore dichiara di ricevere rimborsi quantificati secondo le tabelle A.C.l a titolo di indennizzo per i km percorsi con il proprio veicolo, indicando il periodo, la targa dell’autovettura nonché il tipo di autoveicolo e la cilindrata, l’oggetto del viaggio e i chilometri percorsi. L’Agenzia delle Entrate aveva negato la deducibilità delle spese di trasferta in discorso, sostenendo che non poteva trovare applicazione la disposizione prevista dall’art. 95, comma 3, del Tuir, in quanto i soci di una società di persone non sono né lavoratori dipendenti né titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I Giudici hanno confermato in appello l’annullamento dell’atto impugnato osservando che alla società di persone «devono essere applicate, per la determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali, le norme contenute nella sezione I del TUIR e dunque i rimborsi chilometrici erogati al» socio «per le trasferte effettuate per svolgere le mansioni di amministratore sono deducibili ex art. 95 comma 3, norma la cui applicabilità non è esclusa da nessuna specifica disposizione. In tale ottica, del resto, Cassazione, sez. 5^, 06.08.2019 n. 20946 ha significativamente sancito il principio (del tutto conforme al caso in esame) secondo cui “.. in tema di determinazione del reddito d’impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone, sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”»
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