DEDUCIBILI LE MINUSVALENZE DA CESSIONE DI TITOLI FINANZIARI INDICATE NELLA DICHIARAZIONE PRESENTATA PRESSO LO STATO ESTERO DI RESIDENZA – CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 459/2024, depositata il 16.9.2024
La contribuente realizzava nel 2016 delle minusvalenze da cessione di titoli finanziari e le indicava nella dichiarazione dei redditi dello Stato estero di residenza. Due anni dopo si trasferiva in Italia ed utilizzava dette minusvalenze per compensare le plusvalenze maturate nel 2018 e nel 2019. L’Agenzia delle Entrate riteneva non compensabili le minusvalenze, in quanto non indicate nella dichiarazione dei redditi italiana nel periodo d’imposta in cui sono state realizzate. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della contribuente ed annullato l’atto impugnato osservando «che le minusvalenze maturate nell’anno 2016, a seguito della compravendita di titoli e investimenti finanziari “americani” regolarmente indicate nella dichiarazione dei redditi estera per l’anno d’imposta 2016 e poi riportate nella dichiarazione dei redditi estera per l’anno d’imposta 2017 (minusvalenze riconosciute esistenti anche dall’Amministrazione finanziaria), a seguito della successiva cessione dei titoli e finanziamenti esteri “americani”, tali suddette minusvalenze possono essere defalcate dalle plusvalenze conseguite negli anni 2018 e 2019, così come indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni dei redditi presentate in» Italia.
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