CircolariI “CHIARIMENTI” SUL BONUS MEZZOGIORNO PER I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO – ST. 26 2024

24/06/2024

I “CHIARIMENTI” SUL BONUS MEZZOGIORNO PER I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

 

Con la Circolare 33/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato “ulteriori chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa di cui all’art. 1, comma 98, della L. 208/2015“, approfondendo la tematica dell’utilizzo a fini commerciali di unità da diporto mediante contratti di locazione e noleggio (c.d. “bonus investimenti mezzogiorno”, o “bonus investimenti sud”).

Ferma la necessità di istituire un vero e proprio “progetto di investimento”, la norma agevolativa richiede di affrontare, concretamente, due aspetti fondamentali:

  1. lo schema contrattuale utilizzato (contratto di “noleggio” o di “locazione”, ove, inizialmente, pareva che fosse consentito il solo schema del noleggio);
  2. e la classificazione in bilancio del bene per cui si richiede il bonus e che è oggetto dell’investimento (l’imbarcazione, per l’appunto).

 

Per quanto riguarda le imprese operanti nel settore della nautica da diporto si tratta di tematiche la cui difficoltà interpretativa era già stata evidenziata nel corso degli anni.

Quanto al punto 1), la Circolare in commento individua una soluzione che ha una sua razionalità giuridica e consente di accedere al bonus anche se l’attività si qualifica come attività di “locazione” dell’imbarcazione, ferma la necessità che, ai sensi del Codice della Navigazione (e nella sostanza) la responsabilità dell’imbarcazione locata resti in capo al proprietario.

Quanto al punto 2), all’Agenzia delle Entrate sono stati chiesti chiarimenti che hanno dato origine ad alcune risposte ad interpello; si registra, al medesimo proposito, anche una interrogazione parlamentare. Pare, tuttavia, che in nessuno di tali documenti venga presa una posizione chiara e dirimente: pur non affrontando il vero tema in discussione e, cioè, quale sia oggettivamente la corretta modalità di iscrizione in contabilità dell’imbarcazione, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia non parrebbero opporre un definitivo diniego alla possibilità di iscrivere i beni oggetto di investimento nelle voci di bilancio previste dalla normativa agevolativa (voci B.II.2 o B.II.3 del bilancio).

A tal proposito, anche alla luce dei principi contabili e ferma la necessità di un esame caso per caso, non si nasconde una certa perplessità in merito all’effettiva possibilità di classificare in tali voci di bilancio una imbarcazione da diporto utilizzata a fini di noleggio o locazione.

La Circolare 33/E/2023 non ha sciolto i dubbi poc’anzi rappresentati. Dunque, nonostante i “chiarimenti” istituzionali, l’interpretazione della normativa agevolativa, con riferimento ai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto, continua a mantenere una certa componente di criticità.

E’ importante che gli operatori siano consapevoli del rischio accertativo, il quale, ad avviso di chi scrive e allo stato delle cose, risulta ineliminabile, principalmente, per via della laconicità e della scarsa qualità tecnica dei “chiarimenti” in questione, sui quali non è possibile riporre completo affidamento.

L’operatore, dunque, di volta in volta sarà chiamato ad approfondire i due aspetti 1) dello schema contrattuale utilizzato e 2) della classificazione in bilancio, dimostrando di aver attentamente vagliato le diverse ipotesi teoriche – sotto il profilo giuridico e contabile – e di averle correttamente “calate” sulla propria realtà aziendale.

 

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Dottore Commercialista e Revisore Legale Spadotto Marco