Le plusvalenze azionarie detenute da società di capitali possono, a determinate condizioni, essere assoggettate al regime di participation exemption, vale a dire all’esenzione nella misura del 95% del loro ammontare.
Tale previsione non può essere considerata un’agevolazione, considerato che è finalizzata ad allineare il trattamento delle plusvalenze azionarie a quello dei dividendi e che l’esclusione da imposizione dei dividendi, nella misura del 95%, mira a scongiurare la doppia tassazione IRES che si verificherebbe qualora gli utili prodotti da una prima società di capitali e distribuiti ad una seconda società di capitali fossero tassati sia in capo alla prima (sotto forma di utili) sia alla seconda (come dividendi).
D’altro canto, l’applicazione della participation exemption può trasformarsi in uno svantaggio per il contribuente: qualora vengano cedute partecipazioni che realizzano le condizioni previste per il citato regime e sia realizzata una minusvalenza, questa, infatti, sarà indeducibile.
Ora, in base all’art. 87 del TUIR, affinché alla cessione di una partecipazione si applichi la participation exemption è necessario il congiunto verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato …;
- d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 …
I requisiti di cui alle lettere sub a) e sub b) sono finalizzati a scongiurare l’applicazione della participation exemption a plusvalenze derivanti da operazioni puramente “speculative”, in cui è meno netto il rapporto tra plusvalenza conseguita ed utili generati dalla società partecipata.
Vengono perciò escluse dall’applicazione della participation exemption sia le partecipazioni detenute per tempi brevi, sia le partecipazioni contabilizzate nell’attivo circolante, a prescindere dal periodo di possesso.
Ebbene, in una recente controversia è stato sollevato il dubbio a proposito della legittimità e delle modalità di applicazione del requisito della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie (sopra individuato sub b).
Sembra, infatti, possibile ritenere che il possesso pluriennale una partecipazione (per un periodo, quindi, superiore a quello richiesto dalla citata lett. a) sia idoneo a superare l’eventuale classificazione nel primo bilancio tra l’attivo circolante, invece che tra le immobilizzazioni finanziarie, classificazione che potrebbe essere avvenuta per mero errore.
Ebbene, nella sentenza n. 29442 del 2024 la Corte di Cassazione ha prima di tutto negato la illegittimità costituzionale dell’art. 87 del TUIR con riferimento al citato requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie.
Nel contempo, la Suprema Corte ha negato l’applicabilità della participation exemption alle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, per le quali sia possibile desumere la destinazione ad investimento durevole «da fonti diverse dallo stesso bilancio, quali ad esempio annotazioni inserite nei conti d’ordine o menzionate nella nota integrativa».
È, tuttavia, interessante notare come la stessa sentenza, nel respingere le richieste della Società ricorrente, abbia valorizzato la circostanza che quest’ultima, pur lamentando di aver inizialmente classificato le partecipazioni cedute nell’attivo circolante per errore (e pur avendole riclassificate tra le immobilizzazioni finanziarie negli anni successivi), non avesse utilizzato la procedura di correzione degli errori prevista dal principio contabile OIC 29.
Non si può perciò escludere che vi sia spazio per beneficiare della participation exemption anche con riferimento a partecipazioni inizialmente classificate, per errore, nell’attivo circolante, in caso di tempestiva adozione della citata procedura di correzione.