CircolariLA MANCANZA DI UFFICI, MAGAZZINI O DEPOSITI NON È ELEMENTO SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA FITTIZIETÀ O L’INESISTENZA DELLA SOCIETÀ FORNITRICE – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 3, sentenza n. 1141/2023, depositata il 19.12.20233 – ST. 36 2024

21/10/2024

LA MANCANZA DI UFFICI, MAGAZZINI O DEPOSITI NON È ELEMENTO SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA FITTIZIETÀ O L’INESISTENZA DELLA SOCIETÀ FORNITRICE – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 3, sentenza n. 1141/2023, depositata il 19.12.20233

I Giudici veneziani, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, hanno ritenuto che «la mancanza di uffici, magazzini e depositi», essendo «compatibile con lo svolgimento di attività di trading e intermediazione commerciale» oppure «l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omesso versamento delle relative imposte», non essendo elementi conoscibili dalla controparte commerciale, non costituiscono elementi di prova oggettivi e specifici dai quali si può trarre la presunzione che «il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta», che la società fornitrice era un soggetto fittizio o inesistente e che dunque l’operazione si inseriva in uno schema di frode in materia di Iva.

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