IL LEGISLATORE NON HA FISSATO UN TETTO MASSIMO DI DEDUCIBILITÀ DEL TFM – CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 1133/2023, depositata il 18.12.2023 – ST. 35 2024
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, richiamandosi a precedenti arresti di merito e di legittimità, dopo aver precisato che «il legislatore non ha posto un tetto massimo di deducibilità dell’accantonamento periodico al fondo TFM e, tanto meno, ha disposto che l’accantonamento di cui si discute debba essere limitato al valore fisso convenzionale pari al numero di mensilità (13,5) a cui i lavoratori subordinati hanno diritto», si è determinata nel senso di ritenere che «l’importo deducibile del trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) viene ad essere commisurato unicamente ad una prudenziale valutazione delle dimensioni della società»
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