CircolariL’AGENZIA DELLE ENTRATE SOSPENDE TEMPORANEAMENTE LA COMPENSAZIONE… – ST. 21 2024

17/04/2024

L’AGENZIA DELLE ENTRATE SOSPENDE TEMPORANEAMENTE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0”

 

Si segnala la Risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 con la quale la Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato la temporanea sospensione dei crediti di imposta per investimenti nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge, 30 dicembre 2020, n. 178) e di quelli per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 27 dicembre 2019, n. 160).

Per fruire di tali crediti fiscali – c.d. tax credit per investimenti “Transizione 4.0” – le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare. Tale obbligo di comunicazione è stato fissato dall’articolo 6, co. 1, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39 – ad oggi non ancora convertito in legge – che ha demandato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’onere di definire con specifico decreto le modalità tecniche di comunicazione.

In particolare, il decreto legge ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, e di quelli per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese, come anticipato, sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare.

Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, l’Agenzia delle entrate ha temporaneamente sospeso i codici tributo per la compensazione tramite F24, in passato istituiti con le risoluzioni numero 3 del 13 gennaio 2021 e numero 13 del 1° marzo 2021. In particolare, l’Agenzia ha sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 per i crediti d’imposta in argomento nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Per leggere la circolare 19/E del 12 aprile 2024 clicca qui.

 

Lo Studio è a disposizione per valutare il regime fiscale delle operazioni straordinarie e per predisporre istanze di interpello (contatti)