Sentenze commentateINTEGRA IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE… – CORTE DI CASSAZIONE SENT. N. 13844 DEL 5 APRILE 2024 – ST. 20 2024

17/04/2024

INTEGRA IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE LA COSTITUZIONE DI UN TRUST AUTODESTINATO FINALIZZATO ALLA SOTTRAZIONE DI BENI ALL’ERARIO – CORTE DI CASSAZIONE SENT. N. 13844 DEL 5 APRILE 2024

Si segnala la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13844 del 2024, con cui i giudici di legittimità hanno fornito importanti chiarimenti con riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall’art. 11 del d.lgs. 74/2000, rubricato «sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte».

La vicenda era originata dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano disponeva il sequestro preventivo di euro 1.025.150 e dei beni costituenti il patrimonio destinato al trust Alfa per le quote riferibili al Sig. L.S. Quest’ultimo proponeva richiesta di riesame al Tribunale di Oristano, il quale, tuttavia, rigettava l’istanza con ordinanza del 30 giugno 2023.

Secondo il Tribunale, infatti, nel caso di specie sarebbe sussistito il fumus del reato di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2000 in quanto L.S., al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe posto in essere atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, facendo confluire il suo patrimonio immobiliare in un trust e rendendo invisibile la sua attività imprenditoriale, utilizzando come schermo diverse società e cooperative intestate a soggetti prestanome.

L.S. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 311 c.p.p. deducendo, tra gli altri motivi, la violazione delle disposizioni di cui agli art. 2802, 2812, 2813 e 2817 c.c., 70 DPR n. 602 del 1973, e la violazione degli artt. 42 Cost. e 321 c.p.p. Secondo il ricorrente, infatti, la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe stata viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus del reato nella costituzione del trust, avvenuta il 4 aprile 2012, senza tener conto che i beni confluiti nel trust erano gravati da due ipoteche di primo grado iscritte in favore dell’ente di riscossione, Beta S.p.a. che, per la iscrizione ipotecaria antecedente, erano inopponibili al trust, sicché il creditore esattoriale non avrebbe incontrato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, alcun ostacolo alla riscossione.

La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso avanzato da L.S., osservando che «integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l’effetto segregativo dell’atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale». In particolare, la Cassazione ha evidenziato che integra la fattispecie di negozio giuridico simulato il trust autodichiarato o “shame trust”, ossia il trust in cui il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne può disporre come cosa propria.

Nel caso di specie, hanno osservato i supremi giudici, il Tribunale del riesame ha indicato precise circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto che il trust non fosse stato costituito per le sue legittime finalità, ma per sottrarre i beni all’erario, quindi con una finalità fraudolenta, posto che la sua costituzione è avvenuta successivamente all’accumulo del debito erariale ed è stato accompagnato da una serie di atti volti a non comparire quale reale titolare di società.

Per tali ragioni, come anticipato, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, sancendo il fondamentale principio di diritto secondo cui la costituzione di un trust auto-destinato finalizzato a sottrarre beni all’Erario integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11 del d.lgs. 74/2000, poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l’effetto segregativo dell’atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale.

 

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