CircolariNULLA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL LIQUIDATORE PER DEBITI TRIBUTARI DELLA SOCIETÀ ESTINTA – CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 411/2024, depositata il 18.12.2024

04/08/2025

NULLA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL LIQUIDATORE PER DEBITI TRIBUTARI DELLA SOCIETÀ ESTINTA – CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 411/2024, depositata il 18.12.2024

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento a lui notificata relativa a debiti tributari della società estinta della quale era stato liquidatore prima della cancellazione dal registro delle imprese. I Giudici tributari hanno annullato l’atto impositivo per difetto di motivazione osservando che dalla sua lettura non emerge alcuna «indicazione o specificazione di eventuali elementi (titoli o qualità) che potrebbero semmai giustificare la notifica nei confronti dell’odierno ricorrente di un atto concernente la posizione debitoria di un diverso soggetto giuridico ormai estinto, non risultando del resto dedotto alcun elemento concreto dal quale possa desumersi una qualche responsabilità del Ricorrente … in proprio in quanto liquidatore. Né dal contenuto della cartella in oggetto emergono elementi che consentano di far ritenere l’esistenza di una qualsivoglia ipotesi di coobbligazione tra il ricorrente e la società da lui già legalmente rappresentata. In sostanza, quindi, non emerge dagli atti alcun motivo idoneo a giustificare la notifica nei confronti del ricorrente di una cartella portante un debito esclusivo della società sopra citata, mentre al contrario appare evidente, in queste condizioni, la carenza di legittimazione passiva di parte ricorrente».

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