SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI IL CREDITO A TITOLO DI INTERESSI E SANZIONI – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 418/2024, depositata l’8.11.2024
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, richiamando il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che «in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dal D.lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, per gli interessi, dall’art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 4″ (cfr. Cass., 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35769; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., 27 febbraio 2024, n. 5220)».
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