CircolariRESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI – ST. 28 2024

12/07/2024

RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

 

Con il D.Lgs. n. 87/2024 è stata attuata la legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023) per la parte riferita al sistema sanzionatorio amministrativo e penale.

Un tema che è stato oggetto di particolare dibattito negli ultimi anni è quello relativo alla debenza delle sanzioni relative al rapporto tributario delle società di capitali.

Dopo la riforma del sistema sanzionatorio attuata nel 1997, con l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 è stato stabilito che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica».

In sostanza, veniva previsto che le sanzioni commisurate all’IRES, IVA ed IRAP dovute da una società di capitali fossero esclusivamente a carico della società stessa, senza possibilità di agire nei confronti dell’amministratore o dei soci.

Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria ha tentato di superare tale limitazione e richiedere le sanzioni alla persona fisica eventualmente “schermatasi” dietro la società.

La Corte di Cassazione ha talvolta accolto tale tesi, in particolare nei casi in cui la società di capitali sia stata «costituita artificiosamente, a fini illeciti»; in tali fattispecie, secondo la Suprema Corte, le sanzioni amministrative tributarie possono essere richieste alla persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate, senza che operi il citato art. 7 del D.L. n. 269/2003 (si veda, per esempio, sentenza 8 marzo 2017, n. 5924).

Ebbene, con l’art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024 viene modificata la normativa in materia di sanzioni (art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997) e, allineandosi alla citata giurisprudenza, stabilito che «la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti … è esclusivamente a carico della società o ente. … Se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto».

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