NewsAL VIA DAL 2024 LA GLOBAL MINIMUN TAX

17/01/2024

AL VIA DAL 2024 LA GLOBAL MINIMUN TAX

Il D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in recepimento della Direttiva n. 2022/2523/UE, ha introdotto in Italia l’imposta sulle multinazionali (conosciuta come “Global Minimun Tax”), ideata in seno all’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per contrastare il fenomeno dell’arbitraggio fiscale, ossia della localizzazione nei Paesi che offrono tassazioni più basse.

Oltre che in Italia, la Global Minimun Tax entrerà in vigore dal 2024 anche in molte altre nazioni industrializzate, quali la Francia, la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna, il Canada, la Norvegia, l’Australia, la Corea del Sud e il Giappone. Gli Stati Uniti, che in base alle nuove regole potrebbero perdere una grande quota di gettito fiscale, al momento non hanno ancora recepito le norme attuative all’interno del proprio ordinamento tributario.

La nuova imposta minima globale è stata concordata in misura pari al 15% del reddito rilevante ai fini dell’imposizione e la sua applicazione si articola su tre diversi livelli:

  1. l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
  2. l’imposta minima supplettiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
  3. l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

I soggetti passivi sono le imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale, con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

La dichiarazione deve essere presentata annualmente entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio al quale le imposte si riferiscono. L’imposta dovuta va versata in due rate: il 90% entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio e il 10% entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

(Dott. Comm. Antonio Panizzolo)

 

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni. (contatti)