AMPLIATA L’ESENZIONE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETA’ FIGLIE ITALIANE A SOCIETA’ MADRI SVIZZERE
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46 del 31 luglio 2023, ha riconosciuto che i dividendi corrisposti da società figlie italiane a società madri residenti in Svizzera, che godano di una parziale esenzione dalle imposte sui redditi, non sono soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si tratta di una determinazione che supera le precedenti istruzioni diramate con la risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007, ove era stato chiarito che alla società madre, che fruiva in Svizzera dell’esenzione anche da uno solo dei tre livelli di tassazione diretta sui redditi (federale, municipale e cantonale) esistenti nella Confederazione elvetica, era precluso l’accesso al regime di esenzione dei dividendi previsto dalla Direttiva n. 435/90/CEE, estesa alla Svizzera con la stipula dell’Accordo sui redditi del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera medesima e la Comunità Europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, intervenuta sul tema decidendo la causa C-448/2015, Werwldhave Belgium, ha sconfessato l’orientamento contenuto nella citata risoluzione n. 93, chiarendo che è conforme al diritto comunitario negare i benefici della Direttiva n. 435/90/CEE solo nel caso di esenzione totale dal reddito.
In questo contesto, il revirement dell’Agenzia delle Entrate è da reputarsi più che opportuno, in quanto evita il perdurare del contrasto tra la prassi italiana e lo spirito e la lettera dell’Accordo sui redditi tra Svizzera e UE.
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