Bonus edilizi. Cessione dei crediti. Il problema dei 5 giorni. Dubbi di coerenza tra atto amministrativo generale e norma primaria.
Con l’art. 122 bis del D.L. n. 34/2020, il legislatore ha dato all’Agenzia delle Entrate il potere di sospendere gli effetti delle comunicazioni di cessione di crediti da bonus edilizi per consentirne il controllo preventivo.
Quando l’Agenzia delle Entrate ravvisa, a sua discrezione, profili di rischio in una determinata comunicazione di cessione, può sospenderne gli effetti per un periodo massimo di 30 giorni.
Se i profili di rischio non vengono confermati, e comunque trascorso il periodo massimo di sospensione di 30 giorni, la comunicazione produce i suoi effetti e il credito ceduto viene acquisito dal cessionario.
In tali casi, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2020 ha disposto la proroga del termine finale di utilizzo di quel credito per un periodo pari al periodo di sospensione che ha subito la comunicazione di cessione.
Se, invece, i profili di rischio vengono confermati, la cessione del credito non può avvenire e la comunicazione di cessione viene scartata.
Quanto alle tempistiche, l’Agenzia delle Entrate ha avuto dal legislatore cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione da parte del cedente per decidere se sospenderne o no gli effetti.
La legge per l’esattezza scrive “entro 5 giorni” e affida al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire criteri, modalità e termini per la sua attuazione.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2020 si occupa del lato cessionario e impedisce a quest’ultimo di accettare il credito se non “decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cessione”.
La previsione della legge, lato cedente, e quella del provvedimento amministrativo chiamato a integrare la norma primaria, lato cessionario, dovrebbero potersi coordinare, ma il legislatore fissa il suo termine “entro 5 giorni” e il provvedimento amministrativo “decorsi 5 giorni”.
Ora, la lettera della norma sembra chiaramente indicare, nella scelta del termine “entro”, che la volontà del legislatore sia stata quella di non arrestare oltremodo la circolazione del credito proprio per il particolare contesto e per le speciali ragioni che hanno portato a introdurre (nel caso del superbonus) o implementare (nel caso degli altri bonus) i bonus edilizi e sollecitare quindi le Agenzie delle Entrate a prendere rapidamente la decisione di controllare o no una determinata cessione e a tale fine sospenderla.
Ma, allora, la possibilità del cessionario di accettare la cessione sempre e solo “decorsi 5 giorni” non è propriamente speculare agli “entro 5 giorni” previsti dalla legge e la mancanza di previsione di una proroga del termine di utilizzo anche in questo caso potrebbe portare ad effetti pregiudizievoli per il cessionario.
Ad esempio, poiché la legge ha fissato al 31 dicembre dell’anno di possibile utilizzo del credito il termine finale per il suo utilizzo (mediante cessione, compensazione o detrazione), potrebbe capitare che il cedente trasmetta la comunicazione di cessione del credito legittimamente in prossimità della fine dell’anno e che l’Agenzia delle Entrate impedisca al cessionario di accettare il credito solo perché, potendolo fare “decorsi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione” e non prima, l’anno di utilizzo del credito non è più quello di competenza.
Ma siccome la cessione del credito è un contratto privatistico, non sono possibili interferenze dell’Agenzia delle Entrate che arrivino a travalicare il potere attribuitole dal legislatore di integrare la norma primaria e a confliggere con la ratio della normativa agevolativa fino al punto di danneggiare il cedente e il cessionario incolpevoli.
Con il paradosso, poi, che il credito che, in ipotesi, superi subito il vaglio dell’Agenzia delle Entrate e non richieda alcun controllo preventivo né alcuna sospensione, venga perduto dal contribuente virtuoso per decorrenza dei termini utili alla sua accettazione (perché la decorrenza dei 5 giorni ha fatto slittare all’anno successivo tale termine di accettazione quando ormai il credito non è più utilizzabile); mentre il credito per il quale si siano profilati (entro 5 giorni dalla cessione) indici di rischio meritevoli di approfondimento possa godere, a chiusura del periodo di sospensione massimo di 30 giorni, di una proroga, rimettendo nei termini il cessionario cui viene consentito di accettare il credito anche oltre l’anno di utilizzo dello stesso.
Se una simile incoerenza fosse confermata potrebbe dover condurre alla disapplicazione del provvedimento amministrativo generale da parte del giudice tributario, se non alla sua impugnabilità davanti al TAR o alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 122 bis citato quanto meno in relazione all’art. 3 Cost..