IL PAGAMENTO DI RILEVANTI COMPENSI A TERZI NON È INDICE DELL’ESISTENZA DI UN’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE IRAP IN CAPO AD UN AVVOCATO
CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 47/2025, depositata il 29.1.2025
Un Avvocato chiedeva il rimborso dell’Irap pagata negli anni pregressi ritenendo non fosse integrato in suo capo il presupposto impositivo Irap. L’Agenzia delle Entrate si opponeva alla domanda giacché dalle dichiarazioni dei redditi emergeva che lo studio legale si era avvalso di importanti prestazioni lavorative di altri professionisti, indice questo – secondo la tesi erariale – di autonoma organizzazione ai fini Irap. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato l’impostazione accusatoria ed accolto il ricorso del contribuente rilevando che «l’insieme delle collaborazioni non ha portato ad un “potenziamento” della capacità produttiva dell’attività professionale svolta ma esse sono state attivate, di volta in volta, in relazione alle specifiche caratteristiche delle diverse “pratiche” afferenti i soggetti attinenti al mondo del calcio professionistico e delle squadre di calcio con cui il contribuente entrava in relazione; non vi è prova, nella documentazione prodotta a tale riguardo, della sussistenza di un rapporto di dipendenza organizzativa e/o funzionale fra il contribuente e i singoli soggetti che collaboravano tutti – sia le società che i singoli – in totale autonomia rispetto all’attività ordinaria dello studio legale».
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