NewsBonus edilizi: i rischi di errori, omissioni o falsificazioni, il concetto di primo beneficiario nello sconto in fattura

10/06/2025

BONUS EDILIZI. I RISCHI DI ERRORI, OMISSIONI O FALSIFICAZIONI. IL CONCETTO DI PRIMO BENEFICIARIO NELLO SCONTO IN FATTURA

L’ottenimento e il mantenimento dei vari bonus fiscali in edilizia è strettamente legato alla corretta produzione e conservazione di documenti tecnici e fiscali: errori, omissioni o falsificazioni nella redazione di tali documenti possono comportare, infatti, non solo la perdita del beneficio, ma anche rilevanti conseguenze penali per contribuenti (quali fruitori del bonus, ad esempio, se risultassero beneficiari di una detrazione “gonfiata”), imprese appaltatrici (in particolare in caso di lavorazioni mai realizzate o realizzate in maniera diversa da quella prevista nei progetti) e professionisti (che abbiano rilasciato attestazioni,  certificazioni e asseverazioni false o infedeli, come, ad esempio, nel caso di presentazione della dichiarazione di congruità di spese diverse rispetto all’effettivo ammontare).

La giurisprudenza in materia di bonus edilizi non è ancora consolidata; tuttavia, si può già notare che i temi più dibattuti sono la decadenza dalle agevolazioni e il risarcimento per perdita di chance (quella di poter usufruire dei benefici fiscali) e, connesso ad essi, quello della responsabilità in caso di lavori edilizi mai eseguiti o eseguiti in misura difforme da quella dichiarata, che rappresenta uno dei profili più problematici in relazione alle detrazioni fiscali.

Il rischio, dunque, è anzitutto quello di perdere la possibilità di fruire dei bonus, subendo il recupero da parte del Fisco delle eventuali somme già in parte utilizzate, con aggravio di interessi e sanzioni.

Ed invero, cedere all’impresa un credito d’imposta che potrebbe un giorno essere considerato dal Fisco come “non spettante”, se non addirittura inesistente, comporta rischi giudiziari che ricadono inevitabilmente sul beneficiario dei lavori/committente, in quanto primo beneficiario del bonus ceduto: è lui che sarebbe obbligato a restituire l’importo corrispondente al credito d’imposta indebitamente fruito maggiorato di interessi e sanzioni.

Peraltro, quando un’impresa appaltatrice concede lo sconto in fattura al proprio committente, il credito d’imposta derivante dall’operazione viene acquisito direttamente dalla stessa impresa: questo significa che il credito non “transita” attraverso il committente, ma direttamente in capo all’impresa appaltatrice.

Di conseguenza, in tal caso, il primo beneficiario diviene l’impresa ed è pertanto l’eventuale successiva cessione di questo credito ad altro soggetto terzo che viene considerata, a tutti gli effetti, prima cessione (cfr. provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 35873 del 3.2.2022 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27.5.2022).

Tant’è che la giurisprudenza investita delle liti tra il committente e l’impresa che abbia concesso lo sconto in fattura non ha esonerato da responsabilità quest’ultima in caso di mancato espletamento delle pratiche amministrative necessarie alla fruizione del beneficio fiscale.

Il Tribunale di Taranto, ad esempio, con la sentenza n. 1112/2025 del 13 maggio 2025, ha condannato l’impresa a risarcire il danno subito dai committenti, distinguendo lo sconto in fattura dalla cessione del credito: «l’agevolazione fiscale vincolante era quella dello sconto in fattura e non della cessione del credito del 50% in favore delle committenti. Nel primo caso il beneficiario dell’agevolazione e creditore nei confronti del Fisco è appunto l’impresa o la ditta fornitrice dei materiali; nel secondo è invece il committente» e ritenendo, conseguentemente, che «gli adempimenti per ottenere il beneficio fiscale nel caso dello sconto in fattura sono giocoforza a cura dell’impresa…può…ritenersi…che le committenti…dovessero fare, a giusta ragione, affidamento sulla cura della pratica fiscale da parte della parte non solo qualificata ma anche obbligata per contratto».