IL DIPENDENTE CHE DETERMINA IL REDDITO DA LAVORO SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE HA DIRITTO DI PORTARE IN DEDUZIONE DALL’IMPONIBILE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – CGT di secondo grado di Trento, sez. 1, sentenza n. 60/2024, depositata il 21.11.2024
L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, negava la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali in capo ad un contribuente che lavora all’estero e che determina il reddito sulla base della retribuzione convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del Tuir. La CGT di secondo grado di Trento ha annullato la cartella di pagamento impugnata aderendo al principio formulato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17747 del 2024, secondo cui in «tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo».
Per leggere la circolare clicca qui.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento (venezia@studiotosi.com).