NELL’AMBITO DI ACCESSI NEI LOCALI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE EX ART. 52 DPR. 633/1972, IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE DEL PM POSTERIORE ALL’OPPOSIZIONE PER POTER PROCEDERE ALL’APERTURA DI BORSE O PLICHI SIGILLATI – CASS. 17228/2025.
Si segnala la recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 17228 del 26 giugno 2025, con cui i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto secondo cui – in ossequio al disposto dell’art. 52 del DPR 633/1972 – qualora durante l’accesso in locali destinati all’esercizio di attività professionale i verificatori intendano procedere all’esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono «in ogni caso» munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore del Repubblica.
Tale autorizzazione non può che intervenire successivamente all’opposizione del segreto professionale, mentre invece non può ritenersi sufficiente un’autorizzazione preventiva e generica, rilasciata per la mera eventualità dell’opposizione.


