ILLEGITTIMA L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ALL’AMMINISTRATORE DI FATTO IN RELAZIONE AD ILLECITI CHE HANNO ARRECATO VANTAGGIO ALLA SOCIETÀ – CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 603/2024, depositata il 26.11.2024
L’Agenzia delle Entrate irrogava le sanzioni all’Amministratore di fatto per illeciti commessi dalla società ritenendo non applicabile l’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale che legittima l’irrogazione delle sanzioni alla persona fisica qualora la persona giuridica rappresenti uno strumento per commettere frodi. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato. Si legge nella sentenza che «la normativa attualmente in vigore con riferimento alle società di capitali (l’articolo 7 del decreto legge 269/2003) non consente di contestare, né agli amministratori di diritto, né a quelli di fatto, le sanzioni elevabili per i fatti illeciti commessi nella società. Rispetto a questo principio, le uniche eccezioni ammesse dalla giurisprudenza (citata anche da parte dell’ufficio) riguardano ipotesi specifiche, nell’ambito delle quali la società risulta essere, nella sostanza, un mero schermo dietro il quale esiste l’interesse della persona/e fisica che la gestisce, nonché l’interesse di società ulteriori. … L’esempio tipico … è quello della società “cartiera”, la quale emette fatture per operazioni inesistenti a vantaggio di società terze, che beneficiano di una illecita deduzione dal reddito. In questo caso, pertanto, in cui l’attività illecita non si rivolge a vantaggio della società, ma solo a vantaggio del gestore della medesima e di società terze, appare consentito rivolgere le sanzioni nei confronti delle persone fisiche, proprio perché la società alla quale andrebbero applicate rappresenta un mero “schermo”, ed il più delle volte non ha avuto un vantaggio, bensì uno svantaggio, dall’applicazione dello schema (come in effetti capita proprio per le società cartiere). Si ritiene che nel caso di specie non sussista una situazione analoga a quella della società cartiera. Si deve, infatti, evidenziare che l’attività illecita posta in essere ha portato un chiaro vantaggio proprio alla Società, tramite una deduzione dal reddito di costi che non rispondono ai parametri di cui all’articolo 109 Tuir. Ne deriva che in questo caso le sanzioni non possono che abbattersi sulla stessa società, proprio in quanto la medesima ha ricavato dall’attività contestata un chiaro vantaggio».
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