L’atto di indirizzo del MEF del 1.7.2025 illustra i criteri che dovrebbero essere adottati per distinguere i crediti “inesistenti” dai crediti “non spettanti”.
L’atto ribadisce che le definizioni recate nel D.Lgs. n. 74/2000 valgono anche ai fini amministrativi per effetto del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 471/1997 e affronta il tema della rilevanza della certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 73/2022, evidenziando che «impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione … un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l’unico profilo della qualificazione dell’investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità …».


