BONUS EDILIZI. IL MEF RISPONDE SULL’UTILIZZO DELLE QUOTE DI CREDITO SCARTATE E POI RIAMMESSE, MA NEL FRATTEMPO SCADUTE.
Il MEF risponde alla interrogazione parlamentare n. 5-04143 e chiarisce che i contribuenti che hanno subito lo scarto di una comunicazione di opzione di sconto in fattura o di cessione di un credito d’imposta da Superbonus, ma che poi ne hanno ottenuto l’annullamento a seguito di un provvedimento di autotutela dell’Agenzia delle Entrate o all’esito di un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria favorevole al contribuente, possono fruire anche di quelle rate del credito nel frattempo (ovvero nelle more della procedura di autotutela o del contenzioso) scadute perché non più utilizzabili negli anni successivi a quello di competenza.
In tali casi, spiega la risposta del MEF, la comunicazione viene riattivata e “viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile”, così da consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto anche tenendo in considerazione la sua possibile incapienza.
Tale ripristino non gode di una procedura automatizzata, ma deve essere valutato caso per caso.
> Risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04143 del 25.6.2025