NewsLA PRESCRIZIONE DELLE SOMME RICHIESTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

12/08/2020

Spesso accade che un contribuente riceva richieste di pagamento di ingenti somme di denaro da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, risalenti anche a molti anni addietro.

In questi casi, è necessario svolgere un attento studio della posizione, anzitutto per verificare se gli importi siano dovuti o meno.

Oltre a valutare il merito della pretesa e, dunque, se si tratti di imposte, contributi, sanzioni, interessi effettivamente spettanti agli enti creditori e ad accertare il rispetto della sequenza procedimentale stabilita dalla legge (in particolare, la rituale notifica delle cartelle di pagamento – gli atti presupposti – prima dell’intimazione di pagamento), è fondamentale capire se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sia ancora legittimata a riscuotere tali somme.

Infatti, succede di frequente che l’Agente della Riscossione pretenda importi che in realtà risultano già prescritti al momento della notifica dell’intimazione di pagamento o di qualsiasi altro atto.

Ciò avviene quando non viene compiuto alcun atto interruttivo dopo che è stata notificata una cartella di pagamento o un qualunque provvedimento amministrativo di natura accertativa, ossia quando il debitore non viene messo in mora per un certo arco temporale.

Il termine di prescrizione varia a seconda della natura degli importi richiesti.

Per quanto attiene ai tributi erariali (imposte sui redditi, IVA ed IRAP), il legislatore non ha espressamente stabilito quale sia tale termine.

Tant’è che attualmente vi sono due orientamenti giurisprudenziali: il primo, favorevole al contribuente, in base al quale opera la prescrizione dei cinque anni (che si fonda sulla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 17 novembre 2016, n. 23397) ed il secondo, che ritiene invece operante la prescrizione di dieci anni (di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16232 del 29 luglio 2020).

Per altri tributi, è la legge a fissare il termine di prescrizione: è il caso della tassa automobilistica, la cui riscossione si prescrive in tre anni (art. 5, D.L. n. 953/1982).

Anche con riferimento alle sanzioni amministrative, il legislatore ha disciplinato la prescrizione in un periodo di cinque anni (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).

Quanto poi agli interessi, si riscontrano posizioni contrastanti: da una parte, chi ritiene che operi la prescrizione dei cinque anni, a prescindere dalla natura del tributo al quale essi si riferiscono; dall’altra parte, chi invece reputa che la prescrizione sia decennale.

In conclusione, è necessario prestare molta attenzione alle richieste di pagamento avanzate dall’Agente della Riscossione, perché qualora il decorso del termine di prescrizione non sia stato interrotto mediante la notifica di atti idonei in tal senso, allora il successivo provvedimento è radicalmente nullo e il debitore ha la possibilità di far valere tale eccezione di fronte ai Giudici tributari, evitando così di dover sostenere ingenti esborsi di denaro e magari di essere sottoposto a procedure cautelari ed esecutive.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Comm. Laura Soldà (laurasolda@studiotosi.com)