NewsIVA SUI SERVIZI DI SCARICO, DEPOSITO E CARICO DELLE MERCI PRESTATI IN AREA PORTUALE/AEROPORTUALE. ONERI PER DEMURRAGE, PORT STORAGE E DETENTION.

30/04/2020

Una recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate consente di richiamare l’attenzione sul regime IVA applicabile ai servizi di scarico, deposito e carico delle merci prestati in area portuale o aeroportuale.

L’art. 9, primo comma, n. 6), del D.P.R. 633/1972 prevede il trattamento di non imponibilità ad IVA per i «servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto».

Si tratta di un regime subordinato alla duplice condizione che le prestazioni (i) siano svolte nell’ambito del porto/aeroporto e (ii) riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

In relazione a tale ultimo requisito, in altri termini, deve trattarsi o di servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti, ovvero di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto.

Con interpretazione autentica è stato precisato che, tra i servizi oggetto della norma, si intendono ricompresi:

  • i servizi di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, resi dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale/aeroportuale, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente;
  • i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto, nonché quelli di carico, scarico, trasbordo, manutenzione stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione controllo, refrigerazione, magazzinaggio deposito, custodia e simili delle merci, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

Dal quadro normativo descritto, emerge che la non imponibilità ad IVA è caratterizzata, da un lato, dal luogo (porto/aeroporto) in cui le prestazioni sono rese e, dall’altro lato, dalla riferibilità delle stesse prestazioni all’attività che viene svolta ordinariamente nei predetti luoghi. Ambedue i requisiti, naturalmente, attengono a questioni di fatto, che vanno verificate caso per caso.

Dal beneficio poc’anzi illustrato, devono ritenersi escluse le prestazioni diverse da quelle sopra evidenziate, per le quali emerge un esclusivo interesse del committente.

Ad esempio, per la prassi dell’Agenzia delle Entrate, non risulterebbe applicabile il regime di non imponibilità nel caso del servizio portabagagli in arrivo e/o in partenza, svolto in ambito aeroportuale, in quanto dette prestazioni sarebbero connesse solo indirettamente con il movimento dei beni, trattandosi di un servizio reso a diretto vantaggio del viaggiatore e che non si appalesa necessario ai fini dell’oggettiva movimentazione dei beni medesimi. In tale caso, infatti, emergerebbe l’esistenza di una esigenza personale del soggetto in quanto tale e non nella veste di viaggiatore.

Al contrario, è stato affermato che le movimentazioni delle merci conto terra, dirette, tra l’altro, ad assicurare la loro introduzione nei magazzini e nei recinti di temporanea custodia, possano essere giustificate da oggettive e specifiche esigenze di movimentazione dei beni, riflettendo in modo diretto lo svolgimento di un «servizio internazionale o ad esso assimilato» e, come tale, non imponibile al tributo (ai sensi del citato art. 9).

Secondo la medesima ratio, inoltre, potrebbero essere fatti rientrare nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche gli oneri per demurrageport storage e detention (c.d. controstallie), in quanto correlati a prestazioni che riflettono direttamente la movimentazione di beni.

Essenzialmente, la controstallia consiste in una penalità dovuta al vettore o al terminalista, per sanzionare il mancato compimento delle operazioni di sbarco o d’imbarco entro i termini del contratto.

In ogni caso, con riferimento a tali oneri, proprio in ragione della loro natura di penalità, finirebbe, comunque, con trovare applicazione l’art. 15, primo comma, n. 1), del D.P.R. 633/1972, il quale prevede l’esclusione dalla base imponibile «delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».

Il medesimo regime di non imponibilità sarebbe altresì applicabile dallo spedizioniere che, successivamente al pagamento degli importi dovuti al vettore o al terminalista, addebiti al proprio cliente, a titolo di risarcimento del danno, gli oneri sostenuti.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)