NewsLE INSIDIE FISCALI DEL TRADING ONLINE

28/11/2023

LE INSIDIE FISCALI DEL TRADING ONLINE

Nel presente contributo, la nozione di “trading online” è usata per indicare la negoziazione di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, futures, opzioni, ecc.) da casa, direttamente dal proprio computer, mediante una piattaforma messa a disposizione da un intermediario finanziario o broker (una banca, una sim o un’altra società finanziaria).

Sono decine di migliaia gli italiani (si calcola che ammontino a più di 200.000) che si dedicano al trading online facendo operazioni tutte le settimane, ossia acquistando e vendendo strumenti finanziari, o viceversa, nella speranza di ricavare un utile dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.

Tale attività è rilevante fiscalmente, nel senso che le differenze tra i prezzi di acquisto e di vendita:

  • se positive, costituiscono delle plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR e sono assoggettate ad un’aliquota di imposta pari al 26%;
  • se negative, costituiscono delle minusvalenze che possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze nell’anno in cui sono state realizzate e nei quattro anni successivi (trascorsi 5 anni, le minusvalenze si perdono).

Il quesito che ogni Trader online si deve porre è il seguente: chi si occupa di tutti gli adempimenti fiscali che scaturiscono dalla compravendita di strumenti finanziari? Chi esegue il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze, il conteggio e il versamento delle imposte, la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, il riporto delle minusvalenze non compensate nell’anno di realizzo e nei quattro anni successivi?

La risposta è diversa a seconda che si scelga un intermediario finanziario italiano oppure estero.

Se il broker è un soggetto residente in Italia, la legge gli consente di agire in qualità di sostituto di imposta e di assolvere tutti gli adempimenti fiscali per conto dei propri clienti. In questo caso, optando per il cosiddetto “regime del risparmio amministrato”, i risultati positivi o negativi dell’attività di trading online non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e il Trader conferisce al broker una sorta di delega a calcolare le plusvalenze e le minusvalenze per ogni operazione, a versare eventuali imposte, a compensare le minusvalenze con le plusvalenze, oppure, se del caso, a riportare le minusvalenze nei quattro esercizi successivi.

Se invece l’intermediario finanziario è un soggetto non residente in Italia, esso non può fungere da sostituto d’imposta e non può consentire ai propri clienti di optare per il regime del risparmio amministrato. Ecco allora che, se si sceglie un broker estero, il Trader deve per forza agire in regime dichiarativo e assolvere personalmente tutti gli adempimenti fiscali scaturenti dall’attività di trading online. In particolare:

  1. il Trader è tenuto: a calcolare le plusvalenze e le minusvalenze per ogni singola operazione di trading; ad indicare cumulativamente tutte le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; se emerge una plusvalenza, a calcolare e versare l’imposta; se emerge una minusvalenza, a riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, sempre utilizzando il quadro RT della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
  2. il Trader, poi, scegliendo un Broker estero e dunque accendendo un conto corrente all’estero, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di monitoraggio degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria. In conseguenza di ciò, ha il dovere di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, indicando nell’apposita sezione la giacenza media annua del conto estero (l’omissione di detto adempimento è sanzionata in modo molto severo, con una pena pecuniaria che arriva al 15% delle somme detenute all’estero).
  3. Il Trader, infine, avendo un conto all’estero, è altresì soggetto ad un’imposta patrimoniale denominata IVAFE (ossia, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), pari allo 0,2% della giacenza media del conto estero, che deve essere dichiarata e liquidata all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni.

(Dott. Comm. Antonio Panizzolo)

 

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