Sentenze commentateIl regime IVA del servizio di gestione armatoriale che prevede il noleggio o la locazione dell’imbarcazione – Circolare N.1 2023

13/04/2023

Con recente risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso dell’inquadramento, ai fini IVA, del c.d. contratto di gestione armatoriale, con cui l’imbarcazione viene concessa in comodato d’uso gratuito all’armatore (a “scafo nudo”), il quale si obbliga a noleggiarla in via esclusiva al comodante, completamente armata e per un numero di annualità prestabilite.

L’Agenzia delle Entrate riconduce la fattispecie alla disciplina di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett a) e lett. e) del D.P.R. 633/1972, per cui, agli effetti dell’IVA, la non imponibilità delle prestazioni di servizi di locazione e noleggio delle navi è subordinata al ricorrere, congiunto, di due condizioni, ossia la nave:

  1. deve essere adibita alla navigazione in alto mare;
  2. deve essere destinata e utilizzata per lo svolgimento di attività commerciali.

Ora, quanto al punto i), è noto che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere della rotta seguita. Giova ricordare, a tal proposito, che i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza il pagamento dell’IVA devono attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione.

L’ulteriore condizione, di cui al punto ii), ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA è, come detto, individuata nel carattere commerciale dell’attività svolta tramite l’utilizzo della stessa nave. In altri termini, se una nave viene data in locazione o noleggiata a soggetti che l’utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni per l’esenzione dall’IVA. Con riferimento allo svolgimento di attività commerciali, l’articolo 4 D.P.R. 633/1972, stabilisce che ”per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile”.

È evidente che, per ambedue i casi, il problema che si pone nei confronti di contribuenti è di ordine probatorio e documentale.

Difatti, per un verso, sarà necessario dimostrare il ricorrere del requisito della navigazione in alto mare, sulla base, tra l’altro, degli elementi probatori indicati dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Per altro verso, dovrà emergere chiaramente, dalla sostanza dei rapporti contrattuali, ovvero sulla base di ulteriori circostanze, la sussistenza di precisi requisiti soggettivi caratterizzanti l’attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l’unità navale. In particolare, la disciplina di non imponibilità risulta applicabile, relativamente ai canoni pagati per il noleggio e locazione, solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciali.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento. (contatti)