Si segnala l’Ordinanza in oggetto richiamata, che sconfessa la teoria difensiva dell’Agenzia delle Dogane in punto di disconosciuta applicabilità dell’aliquota ridotta dell’accisa sul gas naturale ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (d’ora innanzi TUA), in un caso di impiego nel settore della distribuzione commerciale.
Nello specifico, l’Agenzia ha contestato alla Società contribuente, esercente l’attività di gestione di un ipermercato all’interno di un centro commerciale, di aver indebitamente fruito della riduzione d’aliquota suddetta, in quanto parte del gas veniva dalla stessa Società ceduto – sotto forma di calore – ai locali commerciali esterni all’ipermercato e di proprietà di Società terza, pur sempre, peraltro, situati all’interno del centro commerciale.
I suddetti locali commerciali, esterni all’ipermercato, erano stati a loro volta dati in locazione dalla stessa Società terza, proprietaria degli spazi, a numerosi altri soggetti giuridici, per l’esercizio delle rispettive attività commerciali.
L’Agenzia ha sostenuto che il gas adoperato per la produzione di calore ceduto alle suddette attività commerciali, appunto terze rispetto all’attività di gestione dell’ipermercato esercitata dalla Società beneficiaria dell’aliquota ridotta per usi industriali/commerciali, non potesse godere di tale riduzione in quanto dovesse invece trovare applicazione il disposto del comma 2, del ricordato art. 26 TUA, a mente del quale, sono assoggettati all’aliquota piena, prevista per gli usi civili “gli impieghi del gas naturale, destinato alla … produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Sul punto, la pronuncia in commento, preliminarmente ricordato il proprio precedente (Cass. Civ. n. 35904/2021), che valuta estensibile l’aliquota ridotta prevista dal comma 3 dell’art. 26 TUA per l’utilizzo del gas naturale in usi industriali, fra l’altro, anche agli impieghi di tale combustibile nel settore della distribuzione commerciale, osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, “la nozione di «distribuzione commerciale» non è limitata alla mera attività di gestione diretta ma è inclusiva dell’intera filiera che sta a monte della commercializzazione del prodotto finito da parte del negoziante, ovvero di tutti i passaggi (di tutte le attività di impresa) necessarie a rendere disponibile quel prodotto per il consumatore finale. Nella nozione rientrano dunque anche le attività volte alla predisposizione di misure organizzative (concentrazione degli spazi commerciali in un unico immobile avente specifica destinazione, per la successiva locazione dei locali a singoli esercenti) e, a maggior ragione, quelle di fornitura di servizi (pulizia, riscaldamento, luce ecc.) utili (o indispensabili) alla commercializzazione”.
In particolare, afferma la Corte: “Non va … tralasciato di considerare che l’art. 26 comma 3 TUA è stato introdotto dall’art. 2, comma 73, L.286/06, in attuazione della Direttiva CE n. 2003/96, con la quale il legislatore comunitario ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate sui prodotti energetici a seconda, fra l’altro, del loro uso «non commerciale» o «commerciale» (art. 5), precisando (art. 11) che per «uso commerciale» deve intendersi «l’utilizzazione da parte di un’entità commerciale … che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni o servizi …»: l’interpretazione restrittiva data dall’Agenzia all’articolo 26 cit. si pone perciò in palese contrasto con la ratio, di favorire in via generalizzata l’esercizio delle attività economiche di scambio, sottesa alla Direttiva ridetta”.
Conclude, pertanto la Cassazione: “ciò rende evidente che l’utilizzo della formula «usi commerciali» nella normativa comunitaria, corrisponde a quella di impiego del gas nel «settore della distribuzione commerciale», utilizzata nel diritto interno dal D. Lgs. n. 26 del 2007, con riferimento ad una nozione intesa in senso economico, piuttosto che tecnico — giuridico ed in contrapposizione ai cd. usi civili, per cui non si può in tale ambito distinguere arbitrariamente, come pretende la Agenzia delle Dogane, fra usi diretti ed usi indiretti del gas, al fine di scindere in due parti il settore della distribuzione industriale in contrasto oltretutto con la lettera e con la ratio della norma (così Cass. 22452 del 16/10/2020 e prima ancora Cass. 25973, 25974, 25975 del 15/10/2019)”.
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