Sentenze commentateINAMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO DAL FALLITO SE IL CURATORE HA IMPUGNATO GLI ATTI IMPOSITIVI NELL’INTERESSE DEL FALLIMENTO – CGT DI SECONDO GRADO DEL VENETO, SEZ. 7, SENTENZA N. 404/2024, DEPOSITATA IL 7.5.2024 – ST. 72 2024

17/12/2024

INAMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO DAL FALLITO SE IL CURATORE HA IMPUGNATO GLI ATTI IMPOSITIVI NELL’INTERESSE DEL FALLIMENTO – CGT DI SECONDO GRADO DEL VENETO, SEZ. 7, SENTENZA N. 404/2024, DEPOSITATA IL 7.5.2024

Dopo avere appurato che il Curatore aveva tutelato gli interessi della procedura fallimentare impugnando tutti gli atti impositivi, i Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso in proprio proposto dal fallito, in quanto, stando al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, «la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dall’art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa (Cass. 24159/2013, conf. 13814/2016, 2626/2018)».

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