GLI ARRETRATI DERIVANTI DA ASSEGNI PERIODICI DI MANTENIMENTO SONO ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL TUIR – CGT DI SECONDO GRADO DEL VENETO, SEZ. 4, SENTENZA N. 499/2024, DEPOSITATA IL 10.6.2024
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ritenendo che gli arretrati percepiti in un’unica soluzione degli assegni periodici di mantenimento andassero assoggettati a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera i), del Tuir. La ricorrente, invece, sosteneva che tali somme andavano assoggettate alla tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del Tuir, in quanto assimilabili ad emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti. I Giudici veneziani, con una sentenza succinta:
– dopo avere ricordato la sentenza della Corte di Cassazione n. 3485 del 2023, ove è stato riconosciuto che «l’art. 17 prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l’anno di imposta dove far tassare i proventi; a tali proventi da lavoro dipendente sono assimilati anche le somme qualificate dall’art. 10 come oneri deducibili, ove sono infine espressamente individuati gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio»;
– sono giunti alla conclusione «che, sebbene non riguardi esattamente la stessa fattispecie, pur tuttavia la materia trattata dalla S.C. con la citata ordinanza, abbia la medesima natura di quella del caso di specie e per tale motivo questa Corte ritiene, in ottemperanza al principio formulato, di dover accogliere l’appello della contribuente», statuendo l’assoggettamento a tassazione separata degli arretrati derivanti da assegni periodici di mantenimento.
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