Sentenze commentateLA CASSAZIONE PRECISA I CASI IN CUI LE LIBERALITÀ INDIRETTE SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA SULLE DONAZIONI – ST. 16 2024

29/03/2024

LA CASSAZIONE PRECISA I CASI IN CUI LE LIBERALITÀ INDIRETTE SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA SULLE DONAZIONI

In tema di imposta sulle donazioni la Cassazione ha statuito, con la recente sentenza n. 7442 del 2024, che le liberalità diverse dalle donazioni formali – vale a dire tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione – risultanti da atti soggetti alla registrazione (ma diverse da quelle per cui vi è l’esonero da tassazione sancito dall’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990 vd. infra) sono sottoposte ad imposta sulle donazioni, pur non essendovi obbligo della registrazione, in presenza alternativa:

  1. di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap);
  2. di una volontà delle parti di registrare l’operazione e di versare l’imposta.

Nel caso oggetto del giudizio il contribuente aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado che, in una controversia relativa ad un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta sulle donazioni sulla liberalità indiretta costituita dal trasferimento, mediante ordinativo bancario, di denaro e di titoli su un conto corrente, aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la liberalità indiretta in questione fosse soggetta ad imposta, in quanto rientrante nella fattispecie sopra indicata alla lettera a).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, affermando tuttavia l’importante principio per cui non vi è alcun obbligo di registrare la donazione indiretta (nemmeno se risultante da atto scritto formato nel territorio dello Stato), rigettandosi così la posizione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate per cui, di converso, anche le liberalità “indirette” sarebbero state soggette (come quelle “dirette”) all’obbligo di registrazione.

Ne deriva che non essendovi alcun dovere di registrare le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione non vi è per esse, in linea di principio, alcun obbligo di pagare l’imposta sulle donazioni, salvo che la donazione “indiretta” sia confessata da uno degli interessati in un procedimento tributario (per importi superiori alla soglia di rilevanza) oppure che sia stata volontariamente registrata con liquidazione dell’imposta.

Rimane ferma, come detto, l’ipotesi di cui all’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990 per cui “l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Di talché, in questo caso, in deroga alla regola anzidetta, l’imposta sulle donazioni non sarebbe dovuta nemmeno se la liberalità indiretta fosse “confessata” dal contribuente in un procedimento tributario, atteso che l’operazione è stata già sottoposta ad imposta di registro in misura proporzionale oppure, in alternativa, all’imposta sul valore aggiunto.

 

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