LE SOCIETÀ DI PERSONE POSSONO BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI ANCHE IN MANCANZA DI RISERVE DA ANNULLARE IN MISURA PARI AL VALORE DI DETTI BENI – CGT DI PRIMO GRADO DI VICENZA, SEZ. 2, SENTENZA N. 472/2024, DEPOSITATA IL 30.9.2024
L’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito d’impresa in capo ad una società di persone e ai suoi soci ritenendo che i contribuenti avessero invocato l’agevolazione relativa all’assegnazione dei beni ai soci, di cui all’art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015, in mancanza dei presupposti di legge, in quanto non era stata riscontrata la capienza delle riserve rispetto al valore attribuito ai beni assegnati ai soci. I Giudici di prime cure hanno annullato tutti gli atti impugnati osservando che «la disposizione normativa di cui all’art. 1, commi da 115 a 120 della legge n. 208/2015, non dispone che per assegnare i beni ai soci si debbano annullare le riserve di utili e/o di capitale per un valore almeno pari a quello attribuito ai beni in sede di assegnazione» e che comunque l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria secondo cui l’assegnazione agevolata può avvenire solo se sono disponibili riserve da annullare in misura pari almeno al valore contabile attribuito al bene «è sicuramente valida per le società di capitali» ma non per le società di persone «caratterizzate da un regime di responsabilità patrimoniale dei soci illimitato e solidale», per le quali «la garanzia dei soggetti terzi (creditori) è rappresentata non solo dal patrimonio sociale, ma anche dal patrimonio personale dei soci».
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