NON SI APPLICA LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI DI SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA IN CAPO AD UN SOGGETTO DEL TUTTO ESTRANEO ALLA GESTIONE SOCIETARIA – CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 234/2024, depositata il 20.6.2024
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo avere rilevato che il socio ricorrente «ha dimostrato con molteplici atti (corrispondenza mail con i reali gestori della società, memorie depositate presso la Guardia di Finanza, querele, nota di richiesta di immediato cambio di sede legale della società ed atti del processo penale, che si è occupato della vicenda) di essere estraneo alla gestione societaria fin dal 2015» e che «gli atti relativi al processo penale dimostrano che il sig…. non è stato minimamente coinvolto dall’indagine per l’emissione di fatture oggettivamente inesistenti, che ha interessato invece i soggetti che effettivamente avevano gestito la società», ha annullato l’avviso di accertamento emesso sulla base della presunzione di distribuzione di utili in capo ai soci di società a ristretta base partecipativa rammentando che la giurisprudenza di legittimità «si è da tempo evoluta nel senso di consentire al contribuente di poter superare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti dalle società a ristretta base partecipativa, non solo attraverso la prova negativa della mancata percezione degli utili perché accantonati o reinvestiti, ma anche dimostrando di essere stato del tutto estraneo alla gestione e conduzione societaria, svolgendo un ruolo meramente formale di intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna attività di gestione».
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