IN CASO DI NOTIFICA NON ANDATA A BUON FINE L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA IL DOVERE DI EFFETTUARE TUTTE LE RICERCHE NECESSARIE PER VERIFICARE SE IL CONTRIBUENTE ISCRITTO ALL’AIRE SI SIA TRASFERITO IN LUOGO IGNOTO – CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.37/2024, depositata il 11.6.2024
L’Agenzia delle Entrate chiedeva l’inammissibilità del ricorso ritenuto proposto oltre il termine di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione dell’avviso di accertamento mediante deposito nella casa comunale ed affissione all’albo, a seguito del fallito tentativo di consegnare l’atto presso l’indirizzo del ricorrente comunicato all’AIRE. I Giudici, richiamando la sentenza della Cassazione n. 13853 del 2023, hanno ritenuto infondata l’eccezione giacché «l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo, in quanto notificante, di porre in essere tutte le ricerche necessarie, in relazione alla prima notifica non andata a buon fine, per verificare se il destinatario si sia trasferito in luogo ignoto, operazione che può comportare la necessità di assumere informazioni presso l’Ufficio Consolare italiano in merito ad un’eventuale diversa localizzazione del soggetto». Nel caso in esame, continuano i Giudici, «la notifica all’estero, tentata presso l’indirizzo … è rimasta ineseguita per irreperibilità del destinatario, come da attestazione postale, con conseguente restituzione del plico in data 23 agosto 2021, senza che alcuna ulteriore verifica sia stata compiuta nel Paese straniero (e segnatamente presso il Consolato italiano di …) al fine di appurare se l’interessato fosse eventualmente rintracciabile altrove, in maniera tale da assicurare – nei limiti di quanto ragionevolmente esigibile, come precisato dalla S.C. – la maggiore possibilità di effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario».
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